Cassazione: affidamento e certezza del diritto. Il giudice del merito può discostarsi dalla giurisprudenza consolidata?
Purnon vigendo, nel nostro ordinamento, la regola dello stare decisis– tipica dei Paesi anglosassoni – è tuttavia indubbia lafunzione nomofilattica della Corte di Cassazione, inparticolare delle sezioni unite, al fine appunto di conservare unalinea interpretativa uniforme per tutte le corti territoriali dimerito.
Ma vi sono circostanze in cui è possibile, anzi doveroso,per il giudice del merito – titolare di poteri cognitivi pieni,estesi all'accertamento concreto dei fatti – discostarsi daeventuali pregressi orientamenti, proprio perchè, allo statoattuale, appaiono ormai superati. La Cassazione, nel disattendere latesi del ricorrente, richiama la giurisprudenza della Corte europeadei diritti dell'uomo, la quale ha affermato che “il principiodella certezza del diritto non impone il divieto per lagiurisprudenza di modificare i propri indirizzi e di seguire unindirizzo costante, tutte le volte in cui siano rispettate legenerali prerogative garantite dal principio del giusto processo cometutelato dall'art. 6 – accesso alla giustizia, carattere equo delprocesso e principio della certezza del diritto rapportata all'epocain cui è dovuta intervenire l'autorità giudiziaria”.
L'orientamento della Suprema corte non potrà mai quindi costituirelimite invalicabile alle operazioni interpretative compiute da altrogiudice. Importante riflessione anche circa il c.d. overrulling– cambiamento interpretativo repentino di norme di dirittoprocessuale e sostanziale - “affinchè si possa parlare diprospective overrulling, devono ricorrere cumulativamente i seguentipresupposti: che si verta in materia di mutamento di giurisprudenzasu di una regola del processo; che tale mutamento sia statoimprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato neltempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a unragionevole affidamento su di esso; che il suddetto overrullingcomporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesadella parte”.
Sirinvia, per completezza, alla lettura integrale della sentenza incommento, qui sotto allegata.
Data: 11/01/2015 17:48:00Autore: Licia Albertazzi