Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Girare con un cacciavite in tasca? Può essere reato. Lo dice la Cassazione

Rientra tra gli strumenti idonei ad aprire o forzare le serrature, per cui il suo possesso ingiustificato può integrare il reato di cui all'art. 707 del codice penale


Anche un cacciavite rientra tra gli strumentiidonei ad aprire o forzare le serrature,per cui il suo possesso ingiustificato può integrare il reato di cui all'art.707 del codice penale.

Ad affermarlo èla Cassazione, con sentenza n. 53653 del 23 dicembre 2014,confermando la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Palermo a sei mesidi arresto (oltre alla confisca e alla distruzione del materiale sequestro) peril delitto suddetto, nei confronti di un uomo “beccato” dalla Polizia mentre,aggirandosi con fare sospetto in una piazza di Palermo, tentava di disfarsi diun cacciavite della lunghezza di ben 25cm, facendolo “furtivamente”scivolare a terra e cercando di allontanarsi.

Oltre altentativo maldestro di liberarsi dell'utensile, a convincere la Corte di meritoera stata la sussistenza in capo all'imputato delle condizioni soggettiverelative all'applicazione dell'art. 707 c.p., in quanto già gravato daprecedenti penali per rapina, ma anche la condotta dello stesso che alla vistadegli agenti di polizia cercava di disfarsi dell'oggetto, corroborando ilpossesso illegittimo e avvalorandone la colpevolezza.

L'uomo ricorrevaper Cassazione dolendosi del fatto che non rientrando il cacciavite trovato insuo possesso “in maniera univoca nelnovero degli strumenti atti ad aprire od a forzare serrature” e, dunque,non essendo ricompreso nella formulazione dell'art. 707 c.p. “difetterebbe nelcaso concreto la ricorrenza di un elemento costitutivo della fattispecie incontestazione”.

Ma la Cassazione non è affatto d'accordo.

Concordando, invece,con la sentenza della corte territoriale, i giudici della seconda sezione penale della Cassazione hanno risolutamenteaffermato che “in tema di possessoingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, l'espressione "strumentiatti ad aprire o forzare le serrature", contenuta nell'art. 707 cod. pen.deve essere intesa nella sua accezione più ampia ed incondizionata, sì dafarvi rientrare tutti gli arnesi idoneidi per sé ad aprire le serrature ed altri analoghi congegni dotati diattitudine potenziale ad operare sulle medesime", precisando che “anche il cacciavite è da considerarsi unarnese atto allo scasso”.

Peraltro, hannosottolineato i giudici del Palazzaccio, dichiarando inammissibile il ricorso econdannando anche il ricorrente al pagamento delle spese processuali, la disposizionedi cui all'art. 707 c.p. pone a carico del detentore “l'onere di dare la prova che gli oggetti rinvenuti in suo possesso sonodestinati ad un uso legittimo", giustificazione che, nel caso dispecie, non è stata fornita dall'imputato, il quale ha anzi alimentato con lapropria condotta il ”chiaro sospetto che il cacciavite fosse detenuto per scopiilleciti”.

Data: 04/01/2015 09:05:00
Autore: Marina Crisafi