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Reperibilità festiva? Cassazione, nessun diritto al riposo compensativo. Basta il trattamento economico aggiuntivo

Lo ha precisato la sezione lavoro della Cassazione, con sentenza n. 26723 del 18 dicembre 2014


Il servizio di reperibilità nel giorno festivo non dà diritto ad un riposocompensativo per il prestatore, ma soltanto ad un trattamento economicoaggiuntivo.

Lo ha precisato la sezione lavoro della Cassazione, con sentenza n. 26723 del 18dicembre 2014,accogliendo il ricorso dell'Aslcontro la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, a conferma delladecisione del giudice di primo grado, rigettava l'opposizione dell'aziendasanitaria avverso i decreti ingiuntiviemessi su istanza di alcuni medici edoperatori sanitari a titolo di differenze retributive relative a giorni di riposo non goduto, avendo glistessi prestato servizio di prontareperibilità nei giorni festivi.

Contrariamente aquanto rilevato dalla corte di merito, la Cassazione ha preliminarmenteaffermato che “la reperibilità previstadalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversadalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsiin condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario dilavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa; conseguentemente ilservizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo deltutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dallacontrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal giudice, mentre non comporta, salvo specificheprevisioni della contrattazione collettiva, il diritto ad un giorno di riposo compensativo, il cuiriconoscimento, attesa la diversa incidenza sulle energie psicofisiche dellavoratore della disponibilità allo svolgimento della prestazione rispetto allavoro effettivo, non può trarre origine dall'art. 36 della Costituzione”.

Tuttavia, harilevato la S.C., la mancata concessionedel giorno di riposo può essere “idonea adintegrare un'ipotesi di danno non patrimoniale (per usura psico-fisica) dafatto illecito o da inadempimento contrattuale, che è risarcibile in caso dipregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava però l'onere dellaspecifica deduzione e della prova”.

Atteso che nelcaso di specie (in cui si verteva in materia di c.d. “reperibilità passiva” ovvero in assenza di prestazionelavorativa), non era stato dedotto né tanto meno provato da parte dei lavoratori un danno non patrimoniale da usura psicofisica, la Cassazione,dando continuità all'orientamento consolidato in materia, ha accolto ilricorso, cassando la sentenza della Corte d'Appello e revocando i decreti ingiuntivi opposti.

Data: 01/01/2015 12:00:00
Autore: Marina Crisafi