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La responsabilità da direzione e coordinamento: brevi cenni sul danno sociale e l'azione individuale ex art. 2497 c.c.

Data la complessità della disciplina in questione, ci soffermeremo in questa sede solo su alcuni aspetti fondamentali


di Dario La Marchesina - La riforma del diritto societario contenuta nel DLgs. 6/2003ha regolamentato anche la responsabilità derivante dall'esercizio di un'attivitàdi direzione e coordinamento, che si inserisce all'interno della politica deigruppi di società.

Data la complessità della disciplina in questione, cisoffermeremo in questa sede solo su alcuni aspetti fondamentali.

La riforma del 2003 ha introdotto l'azione di responsabilitàex art. 2497 c.c. sulla base del seguente presupposto: la società capogruppo,nell'esercitare l'attività di direzione e coordinamento, viola i principi dicorretta gestione societaria comportando una diminuzione della redditività edel valore della partecipazione sociale, e quindi un danno per i soci dellesocietà sottoposte; inoltre lede l'integrità del patrimonio di una di esse, conun danno per i creditori.

La questione maggiormente controversa e dibattuta indottrina concerne il 3°comma dell'art. 2497 codice civile sulla legittimazione adesercitare l'azione di responsabilità; infatti si stabilisce che il socio e ilcreditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercital'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfattidalla società soggetta all'attività di direzione e coordinamento.

Da ciò si evince come la società controllante possa essereresponsabile solo qualora la società controllata non sia in grado di soddisfareil socio o il creditore; per questo motivo la dottrina si pone il seguenteinterrogativo: vi è quindi un rapporto di sussidiarietà tra la responsabilitàdella capogruppo rispetto a quella della controllata?

La riposta è affermativa per quanto riguarda la tutela delcreditore; questo perché, nonostante il danno cagionato dalla societàcapogruppo alla società controllata, è quest'ultima che deve rispondere in viaprincipale dell'eventuale inadempimento dell'obbligazione nei confronti delcreditore.

L'azione sussidiaria nei confronti della capogruppo derivadall'impossibilità di ottenere la prestazione dalla società controllata o dallasua accertata insolvenza.

La risposta, invece, è negativa per quanto riguarda latutela del socio; questo perché egli potrebbe altrimenti chiedere un doppiorisarcimento alla capogruppo e alla controllata.

Infatti la società controllata non sarebbe tenuta ad alcunaobbligazione risarcitoria in quanto parte lesa e il danno è stato cagionatodalla capogruppo; il socio quindi può essere soddisfatto dalla societàcontrollata solo sulla base di somme messe a disposizione, volontariamente oper ordine del giudice, dalla società capogruppo.

Ciò implica le seguenti conseguenze nel processo civile: sela società controllata è chiamata in giudizio da uno dei soci ex art. 2497 c.3c.c., può chiedere l'intevento in giudizio della capogruppo ai sensi dell'art.106 c.p.c. o di essere estromessa dal giudizio ai sensi dell'art. 108 c.p.c.

Qualora invece la società capogruppo le abbia fornito imezzi necessari, la società controllata sarà obbligata a rispondere delrisarcimento del danno.

L'azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. esercitata dalsocio, deriva da un danno indiretto prodotto dalla capogruppo sul patrimoniodella controllata; si tratta quindi di una responsabilità degli amministratoridella società controllante, i quali cagionano indirettamente un danno neiconfronti del patrimonio della società eterodiretta.

Invece per quanto concerne le S.p.A. l'art. 2395 c.c., comesappiamo, dice che il socio o il terzo che sono stati direttamente danneggiatida un atto doloso o colposo degli amministratori, hanno diritto alrisarcimento.

A questo punto ci si chiede se il danno provocato ex art.2497 c.c. costituisca una deroga all'art. 2395 c.c.: se ci si limita all'enunciatodella norma, sembrerebbe esserci una deroga all'art. 2395 c.c. con ilrisarcimento chiesto alla controllata per il fatto della capogruppo; in realtàsecondo una parte della dottrina questo in concreto non si verifica perché isoldi li mette la capogruppo.

Una possibile deroga all'art. 2395 c.c. si può avere quandogli amministratori possono essere legittimati passivi insieme alla capogruppo peraver cagionato il fatto lesivo.

Dario La Marchesina

Data: 31/12/2014 18:00:00
Autore: Dario La Marchesina