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Cassazione: furto in cabina e responsabilità della compagnia e del gestore dei vagoni letto

La Corte spiega come ente ferroviario e gestore del servizio vagoni notte siano solidalmente responsabili nei confronti di chi ha subito un furto in cabina


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 26887 del 19Dicembre 2014. Importante pronuncia in tema di responsabilitàdel gestore del treno e del servizio vagoni letto in caso di furto incabina ai danni dei passeggeri. Nella sentenza in commento la Supremacorte, ricostruendo sia normativa nazionale che internazionale ecomunitaria, spiega come ente ferroviario e gestore del serviziovagoni notte siano solidalmente responsabili nei confronti dichi ha subito un furto in cabina durante la notte, conforzatura della serratura dato che la porta era stata correttamentechiusa dall'interno, nonostante la presenza di una clausola didiscarico delle responsabilità nelle condizioni generali dicontratto.


Aldi là della precisazione che, per effetto di regolamento dipolizia ferroviaria – il quale contiene disciplina speciale –i dipendenti delle ferrovie svolgono altresì funzioni di vigilanzaedi controllo finalizzate al mantenimento della sicurezza degliutenti, con correlato potere sanzionatorio, la Suprema corte confermache “il contratto di trasporto ferroviario in carrozza letto,servizio aggiuntivo, (…) obbliga detta società ad adempiere allarelativa prestazione accessoria di custodia del bagaglio che ilviaggiatore (consumatore parte debole del contratto) vi porta con sé,con la diligenza qualificata dalla qualità dell'offerente –imprenditore, che costituisce il criterio per la valutazione dellasua responsabilità”. Il servizio di sicurezza e di controllo èdunque compreso nel costo del biglietto, con la conseguenza chequalsiasi accordo contrario contenuto nelle condizioni generali delcontratto di trasporto deve essere disapplicato (così ex art. 5legge 2248/1865 allegato E, il quale conferisce al giudice ordinarioil potere-dovere di disapplicazione del provvedimento amministrativonel caso questo risulti lesivo di una posizione giuridicamentetutelata). L'art. 1786 cod. civ. estende espressamenteall'imprenditore ferroviario la responsabilità dell'albergatoreper le cose e i bagagli presi in custodia, responsabilità chediviene ancora più specifica nel caso in cui, come in quello dispecie, il servizio di controllo e custodia sia svolto daaltro ente gestore (nella specie, il soggetto che si occupa dellecarrozze letto). La circostanza che la dovuta sorveglianza notturnadelle carrozze letto sia stata di fatto omesso è dunque idonea afondare colpa grave del trasportatore; responsabilità che va asommarsi a quella del gestore della carrozza letto. La sentenzaimpugnata dalle vittime del furto, che in primo e in secondo grado digiudizio avevano visto respinta la propria domanda di risarcimentodel danno, è cassata con rinvio.

Data: 03/01/2015 17:00:00
Autore: Licia Albertazzi