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Cassazione: anche l'attività di associare immagini agli articoli può essere valida per la pratica da giornalista. Ma le immagini devono "veicolare" messaggi

L'attività giornalistica - spiega la Corte - può consistere anche nella realizzazione di immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 26909 del 19Dicembre 2014.

La Cassazione chiarisce alcuni criteri per qualificare le attività di praticagiornalistica di chi non risulti iscritto in alcun registro praticanti ma svolga alcune attività di fatto.

Nel caso di specie risultava dubbio se l'interessato fosse statoimpiegato come giornalista o come addetto al montaggio, rilevando perla compiuta pratica solo la prima condizione.

L'attivitàgiornalistica - spiega la Corte - può consistere anche nella realizzazione di immaginiche completano o sostituiscono l'informazione scritta, o comunquetali che, in loro mancanza, verrebbe meno il valore informativo delservizio giornalistico”.

La Cassazione evidenzia però che i giudici del merito, hanno accoltola domanda di riconoscimento avanzata dall'interessato, con ragionamento viziatoda illogicità e incongruenza.

Dagli accertamenti di fatto eseguitinelle fasi di merito è emerso infatti che l'interessato svolgeva attività diinserimento immagini, alla quale era adibito, eseguita molte volte in maniera indipendente, senza la supervisionedi alcun responsabile. Mentre non è stato provato che tale attivitàdi montaggio di immagini costituisse di per sé informazione; peresserci informazione, dunque “notizia”, è necessario chel'immagine stessa sia veicolo di messaggi, e che senza di essal'informazione allegata rimanga priva o acquisti significatosostanzialmente differente.

In definitiva, “chi svolga attivitàgiornalistica senza essere inserito nei quadri redazionali, senzacarattere di continuità e senza supervisione d'un giornalista non èun praticante di fatto. Se così non fosse, si smarrirebbe ladistinzione tra pratica giornalistica di fatto ed altre attività chepratica giornalistica non sono”. Si invita, per maggiorcompletezza di ragionamento, qui esposto in maniera molto succinta,alla lettura integrale della sentenza qui sotto allegata.

Data: 21/12/2014 16:30:00
Autore: Licia Albertazzi