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Danno riportato dentro lo stadio durante la partita di calcio. La Cassazione spiega come formulare correttamente la domanda di risarcimento

Nella sentenza in oggetto la Suprema corte si pronuncia circa un caso di lesione riportata allo stadio da una spettatrice


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 26901 del 19Dicembre 2014.

Nella sentenza inoggetto la Suprema corte si pronuncia circa un caso dilesione riportata allo stadioda una spettatrice, la quale, durante una partita di calcio, venivacolpita al volto da un moschettone da trekking lanciatopresumibilmente dagli spalti sopra di lei. La domandadi risarcimento,formualta dalla danneggiata originariamente ex art. 2043 e 2051 del codice civile,veniva rigettata in primo grado, per essere poi riproposta in secondogrado tuttavia modificando la stessa, incontrando cosìinevitabilmente il limite del divietodella proposizione di nuove domande in appello.La Cassazione si vede costretta a rigettare la domanda, precisandoche tale decisione è stata assunta per questioni processualiimprescindibili, pur sussistendo nel merito motivi per cui ladomanda, se originariamente formulata in modo corretto, avrebbepotuto trovare accoglimento.

Essainfatti sarebbe dovuta essere proposta ex art. 2050 cod. civ.(Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose), anche nonin maniera esplicita, ma implicitamente nel merito sarebbero dovutiemergere tutti gli elementi necessari all'integrazione di talefattispecie normativa. Infatti, “l'applicazione di un diversoprincipio è ipotizzabile solo a condizione che la parte interessatadimostri di avere dedotto in giudizio tutti i connotati, di diritto edi fatto, della fattispecie di cui il giudice dovrebbe d'ufficioindividuare la disciplina”.

In ogni caso, la Cassazione spiegacome sia stato corretto, da parte del giudice del merito, escluderela responsabilità aquiliana della società calcistica – laquale tuttavia non risulta, dagli atti, essere l'effettivo gestoredello stadio, né l'organizzatore di quell'evento sportivo specifico- “trattandosi di un evento incontrollabile a fronte dellemigliaia di spettatori delle partite e della natura dell'oggettocontundente di cui qui si tratta, facilmente occultabile e di per sésolo non contundente né pericoloso”. Nè trova nemmenoconforto la tesi della responsabilità da custodia, essendo ildanno stato provocato non tanto da omessa custodia del bene quantodal comportamento illecito di un terzo. In ogni caso, sottolinea laCorte, pur rigettando il ricorso, la stipula del contratto con lospettatore, all'atto di acquisto del biglietto, non è limitato allasola visione della partita, ma onera il soggetto organizzatore allavigilanza finalizzata al mantenimento dell'incolumità degliospiti. Tale attività di vigilanza consiste, ad esempio, neicontrolli all'ingresso; che, se omessi, sono idonei a fondareresponsabilità sia contrattuale, ex art. 2049 cod. civ., cheextracontrattuale. In definitiva, l'erronea qualificazione giuridicadella domanda di risarcimento originaria, unitamente alla carenzaprobatoria riscontrata nei gradi di merito, hanno condotto al rigettodel ricorso in Cassazione.

Data: 29/12/2014 16:55:00
Autore: Licia Albertazzi