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Cassazione: la sentenza è nulla se non c'è la doppia firma del presidente e del relatore. Il giudizio d'appello è da rifare

La sentenza emessa dal giudice collegiale necessita della sottoscrizione del giudice relatore e del presidente (Cassazione ordinanza n. 26328/2014)


La sentenza emessa dal giudice collegiale,per la sua validità, necessita della sottoscrizionesia del giudice relatore che del presidente.

È quanto ribaditodalla Corte di Cassazione (ordinanzan. 26328 del 15 dicembre 2014),accogliendo il ricorso di una società contro la decisione della Corte d'Appellodi Lecce che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione a decretoingiuntivo e rigettato la domanda riconvenzionale della stessa, fallita nellemore del giudizio.

Avverso lasuddetta sentenza, la società ricorreva per Cassazione eccependo la nullità insanabile della sentenza ex art.161 c.p.c. per violazione dell'art. 132, 1° comma, n. 5 e 2° comma c.p.c.in quanto priva della sottoscrizione del presidente.

La Cassazione concorda ma mette i paletti.

È vero, infatti,hanno affermato i giudici di legittimità, che l'art. 132, primo comma n. 5 c.p.c. prescrive fra gli elementinecessari per la validità della sentenza, la sottoscrizione del giudice e che,in caso di sentenza emessa dal giudice collegiale, come specifica il secondocomma, è necessaria, ai fini della validità la doppia sottoscrizione delgiudice relatore e del presidente.

Tuttavia, la nullità inficiante la sentenza mancantedi una delle due sottoscrizioni èrelativa e non assoluta.

Difatti, laquestione è stata risolta dalle SezioniUnite, hanno ricordato i giudici della S.C., con sentenza n. 11021 del 20maggio 2014, enunciando il principio di diritto secondo il quale “la sentenza collegiale del giudice civilepriva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio, ovvero dalgiudice relatore è affetta la nullità sanabile, ai sensi dell'art. 161, primocomma, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, datala possibilità di ricondurla all'organo giudicante che l'ha pronunciata”.

Su questoassunto, la S.C. ha cassato la sentenzae rinviato al giudice collegiale in diversa composizione per un nuovo giudizio.

Data: 17/12/2014 19:40:00
Autore: Marina Crisafi