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Avvocati: specializzazioni sempre più vicine dopo l'ok "con riserva" della Commissione Giustizia

Per rendere realtà le specializzazioni dei professionisti legali d'Italia nei diversi rami del diritto, mancherebbe solo la firma del Guardasigilli


Dopo il parerepositivo di giovedì scorso della Commissione Giustizia del Senato possonoritenersi concluse le procedure di consultazione avviate sullo schema di decreto ministeriale relativoal regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di “avvocato specialista”.

Per rendere realtàle specializzazioni dei professionisti legali d'Italia nei diversi rami deldiritto, mancherebbe solo la firma delGuardasigilli.

Ma prima bisogneràfare i conti con le riserve espressedalla Commissione Giustizia, la quale pur rilasciando parere favorevole haespresso una serie di osservazioni, in accoglimento anche delle istanzeprovenienti dal mondo dell'avvocatura.

Due le critiche principali mosse dalla Commissione che vanno a toccare la sostanza stessa dell'impiantodel decreto.

Quanto al primopunto, oggetto di critiche è stato innanzitutto l'art. 3 dello schema normativo che prevede la possibilità per l'avvocatodi conseguire il titolo di specialistasoltanto in una delle aree di specializzazione elencate nella relativatabella allegata (Tab. A).

Tale previsione èapparsa alla Commissione “irragionevolmenterestrittiva” rispetto al dettato dell'art. 9 della l. n. 247/2012, nonconsentendo “un inquadramento coerentecon le attività professionali concretamente svolte dall'avvocato”, vistoanche il fatto che alcune delle materie specialistiche previste dalla tabellasono affini “ed è verosimile che nella pratica il professionista possaesercitare la propria attività in ciascuna di esse”.

Su quest'assunto, laCommissione ha, quindi, suggerito, la possibilità di far conseguire il titolo in almeno due aree di specializzazione,spingendosi sino a richiedere “una piùampia e puntuale individuazione delle aree di specializzazione e dei rispettiviambiti di competenza”.

La seconda critica hariguardato, invece, il limite quantitativodel numero di 50 procedimenti annuali per ottenere il titolo di specialista.

Riguardo a taletetto - ampiamente criticato dal mondo dell'avvocatura in quanto penalizzanteper una gran parte dei professionisti, soprattutto i giovani avvocati, andandoad avvantaggiare soltanto i grossi studi – la Commissione si è espressa chiedendo la soppressione, negli artt.8 e 11, sia del riferimento “comprovante”che di quello “per anno”.

Ma non solo. Oggettodi osservazioni è stato anche l'art. 7, comma 1 del decreto, in ragione dell'elencazione tassativa delleistituzioni autorizzate ad organizzare i corsi di specializzazione perconseguire il relativo titolo.

In allegato ilparere della Commissione Giustizia e lo Schema di decreto ministeriale

Data: 15/12/2014 16:00:00
Autore: Marina Crisafi