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Cassazione: riconoscimento successivo del minore e attribuzione del cognome



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 26062 del 10Dicembre 2014. Quando èpossibile aggiungere ilpatronimico al cognome del minore,a seguito di intervenuto riconoscimento anche da parte dell'altrogenitore? E quando è possibile addirittura sostituireil cognome del padre a quello della madre?Il caso di specie offre spunti di riflessione in merito a taleproblematica. La regola generale contempla che interesseprimario da preservaresia comunque quello delminore, nel senso chel'aggiunta o la sostituzione sono da escludersi laddove le stessearrechino concreto pregiudizio. In assenza di elementi pregiudicanti,in linea di massima essa è ammessa ove il minore sia ancora unbambino, non abbia raggiunto l'adolescenza, periodo della vita in cuiavviene l'individuazione psicologica e sociale del ragazzo.


Talepregiudizio è misurabile dal giudice del merito – attinendo laquestione all'accertamento del fatto – rispetto all'inserimento delminore nel contesto sociale in cui vive; se il bambino è giàidentificabile con il cognome materno, o, ancora, l'attribuzione delcognome paterno potrebbe generare pregiudizio sociale, alloral'operazione sarà da escludere. “La scelta del giudice non puòessere condizionata né dal favor per il patronimico, nédall'esigenza di equiparare almeno tendenzialmente il risultato aquello derivante dalle diverse regole (…) che presiedonoall'attribuzione del cognome al figlio legittimo o legittimato”.Il diritto al nome è infatti riconosciuto quale dirittofondamentale della persona, “quale strumento identificativodi ciascun individuo”. La reputazione del padre è quindielemento fondamentale per la decisione, rapportata al diretto impattoche questa ha sicuramente se associata al figlio minore.

Data: 15/12/2014 15:00:00
Autore: Licia Albertazzi