Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianit� di grado United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: In caso di riconoscimento ‘tardivo' del figlio, il cognome del padre venga aggiunto a quello della madre.

A casi del genere si applica l'art. 262 c.c. secondo cui il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre


La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha rigettatoil ricorso di un padre che - avendo riconosciuto il figlio dopo 4 mesi dallanascita - si opponeva a che gli fosse dato il suo cognome in aggiunta aquello della madre.

A casi del genere si applica l'art. 262 c.c. che - cosìcome modificato dal D.lgs. 154/2013 - stabilisce che «il figlio può assumere ilcognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello dellamadre», e nel caso di figli minori «la scelta è rimessa alla discrezionalitàdel giudice, il quale dovrà valutare esclusivamente l'interesse della prole». Igenitori pertanto non hanno voce su questo punto e non possono opporsi alladecisione del giudice di imporre, aggiungere, sostituire o anteporre il cognomedell'uno o dell'altro, a meno che non ricorrano fondate ragioni - come, adesempio, la cattiva reputazione del genitore o il possibile nocumento allasocialità del figlio.

È quanto ha chiarito la Suprema Corte nelle motivazionidella sentenza 26062/2014, depositata il 10 dicembre scorso, aggiungendo che«la ratio della norma» va individuata non tanto nella volontà del legislatore di«rendere la posizione del figlio naturale quanto più simile possibile a quelladel figlio legittimo», quanto in quella di «garantire l'interesse del figlio aconservare il cognome originario qualora «sia divenuto autonomo segnodistintivo della sua identità personale in una determinata comunità». In questocaso, prosegue il provvedimento, non sussistevano motivi ostativi all'aggiuntadel cognome del padre ai fini della considerazione sociale del figlio, ed'altro canto, essendo il bambino ancora molto piccolo (2 anni), non avevaancora sviluppato una rete di rapporti interpersonali tali da renderlo ormairiconoscibile con il solo matronimico. Allo stesso tempo, non vi era ragione dinon riconoscere una posizione di priorità al nome della madre che, fino almomento del riconoscimento paterno, era stata legalmente e affettivamentel'unica figura genitoriale del piccolo.

Data: 13/12/2014 16:40:00
Autore: Mara M.