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Cassazione: il danno da perdita della capacità lavorativa specifica va dimostrato. No agli automatismi risarcitori

Con la sentenza n. 25211 del 27 novembre scorso, la Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di risarcimento del danno da invalidità personale escludendo ogni automatismo risarcitorio


Con la sentenza n. 25211 del 27 novembrescorso, la Cassazione è tornata apronunciarsi in materia di risarcimento del danno da invalidità personale escludendo ogni automatismo risarcitorio.

Chiamata a decideresul ricorso proposto dagli eredi di unciclista, il quale mentre percorreva un tratto di strada statale venivainvestito da un'autovettura subendo gravi lesioni personali, la Corte haribadito il principio secondo il quale il dannoda perdita della capacità lavorativa specificava dimostrato e la dimostrazione grava sul danneggiato.

Ritenendo immuneda ogni censura la statuizione della Corte d'Appello di Roma, che oltre astabilire il concorso di colpa tra il ciclista e l'automobilista, nella misura,rispettivamente, del 60% e del 40%, escludeva la liquidazione del danno patrimoniale futuro conseguentealla subita invalidità permanente, la S.C. ha, quindi, ritenuto infondate ledoglianze dei ricorrenti.

Invero, haaffermato la Cassazione, richiamando il consolidato orientamentogiurisprudenziale in materia, “l'accertamentodi postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica,non comporta automaticamente l'obbligodel danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente allariduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predettacapacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini dellarisarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacitàlavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico”.

L'onere di taleconcreta dimostrazione - ha aggiunto inoltre la S.C. - grava sul soggetto che chiede il risarcimento,anche in via presuntiva, purchè lo stesso sia in grado di provare sia losvolgimento “di un'attività produttivadi reddito” sia in quale misura “lamenomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa,a sua volta, sulla capacità di guadagno)”.

In sostanza, haconcluso la Corte, rigettando il ricorso degli eredi, ai fini del risarcimento,“occorrono la dimostrazione che ilsoggetto leso svolgesse un'attività lavorativa produttiva di reddito, nonché laprova della mancanza di persistenza,dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori,confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientalidell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti direddito, in luogo di quelle perse o ridotte”.

Data: 10/12/2014 21:20:00
Autore: Marina Crisafi