Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazionisti: il Tar Lazio dà ragione al CNF e rigetta il ricorso dell'AIGA

Il Tar Lazio, con sentenza depositata il 4 dicembre 2014, ha messo la parola fine alla “guerra” tra l'Aiga e il Cnf


Il regolamento del Consiglio Nazionale Forense riguardante i corsi per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti allegiurisdizioni superiori è stato emanato “in applicazione della legge” e nel rispetto dei “principi di ragionevolezza e della tuteladella concorrenza”, contemperando “leesigenze di formazione professionale degli avvocati e le loro legittimeaspirazioni”.

Così il Tar Lazio, con sentenzadepositata il 4 dicembre 2014, ha messo la parola fine alla “guerra” tra l'Aiga e il Cnf iniziata nell'ottobre scorso con il ricorso deigiovani avvocati contro il regolamenton. 5/2014 promulgato dal Consiglio in attuazione dell'art. 22 della leggeprofessionale forense (l. n. 247/2012).

Secondo l'Aiga la nuova disciplina di iscrizione all'albo per il patrocinioin Cassazione era incostituzionale pervia dei requisiti necessari per l'iscrizione (anzianità, numero di giudizipatrocinati e soprattutto frequenza obbligatoria dei corsi presso la Scuolasuperiore dell'Avvocatura, da svolgersi direttamente a Roma) che avrebberocomportato per le giovani leve il ricorso alla “firma” dei colleghi già abilitati, limitando, di fatto, il ricambiogenerazionale nelle giurisdizioni superiori.

Ma il Tar ha dato ragione al Cnf.

Per il giudice amministrativo, infatti, le eccezioni di illegittimità sonoda respingere perché non solo il regolamento è strettamente attuativo della previsionedi legge, ma prevede altresì un ampio periodo transitorio e si fa carico delle difficoltà logistiche cuipotrebbero andare incontro i professionisti per via della sede principale deicorsi, a Roma, “prevedendo che 1/3 dellelezioni possa essere svolto in formadecentrata presso le sedi degli ordini distrettuali”.

Data: 11/12/2014 15:30:00
Autore: Marina Crisafi