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Sezioni unite: un'importante decisione sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo

Le regole di riparto della giurisdizione, nel nostro ordinamento, sono contenute all'art. 2 della legge di abolizione del contenzioso amministrativo


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile a sezioni unite, sentenza n. 25011 del 25Novembre 2014.

In tema diriparto di giurisdizione, il dibattito intorno al riconoscimento omeno di un dirittosoggettivo (conconseguente pronuncia a favore della giurisdizione del giudiceordinario) oppure di uninteresse legittimo(con giurisdizione affidata al giudiceamministrativo) è semprea ancora attuale.

Le regole di riparto della giurisdizione, nelnostro ordinamento, sono contenute all'art. 2 della legge diabolizione del contenzioso amministrativo (c.d. LAC; legge 2248/1865,allegato E). Nel caso di specie le sezioni unite, chiamate a dirimereun conflitto insorto proprio circa il riparto di giurisdizione, hannorisolto una problematica concernente la mancatafruizione, da parte di unalunno disabile, dellepreviste ore di sostegno garantite dalla legge.In questo caso sussiste o meno un potere in capo alla pubblicaamministrazione, con conseguente discrezionalità di erogazione delservizio (giurisdizione del giudice amministrativo, poiché ilprivato sarebbe titolare di mero interesse legittimo all'ottenimentodelle ore di sostegno) oppure il privato è titolare di posizione didiritto soggettivo, concernente il bene tutelato diritto fondamentaleincomprimibile, con conseguente assegnazione della giurisdizione algiudice ordinario?

Ladomanda di accertamento della natura discriminatoria del trattamentodella minore, con conseguente richiesta di risarcimento del danno,proposta dagli interessati presso il tribunale ordinario, venivaaccolta dal giudice ordinario, la cui sentenza veniva impugnata dalMIUR innanzi alle sezioni unite con eccezione di difetto digiurisdizione del giudice ordinario. La sentenza in commentocostituisce importante precedente in materia di pretese dei privatiin materia di sostegno all'apprendimento scolastico perchè di fattodisattende la costante giurisprudenza formatasi sino a quel momento;giurisprudenza che viene puntualmente richiamata dalla Corte (“Ilservizio di sostegno scolastico ai minori portatori di handicap noncostituisce oggetto di un contratto di utenza di diritto privato tral'istituto scolastico, obbligato alla prestazione, e i genitori delminore, ma è previsto dalla legge e consegue direttamente alprovvedimento di ammissione alla scuola”)e che era orientata nel senso di riservare la materia allagiurisdizione esclusivadel giudice amministrativo,ex art. 133 c.p.a. (“in tema di insegnamento di sostegno,la normativa di settore riconosce all'amministrazione ilpotere-dovere di dare concretezza alle aspettative degli alunnimediante un'equa e ragionevole utilizzazione delle risorse, daripartire tra gli aventi titolo sulla base di provvedimenti emanatianche alla luce di superiori scelte discrezionali”).Il vero punto di svolta è costituito dall'affermazione delle sezioniunite circa l'importanza del dirittoall'istruzione, il quale“è parte integrante del riconoscimento e della garanziadei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignitàsociale che consente il pieno sviluppo e l'inclusione della personaumana con disabilità”. Unavera e propria affermazione di sussistenza di dirittosoggettivo, qualificatocome fondamentale, costituzionalmente tutelato, che non può dunquerisultare compresso dall'esistenza di un potere organizzativoamministrativo.

LaSuprema corte, a sostegno del mutamento di orientamento, conconseguente esercizio della funzione nomofilattica che le è propria,cita diverse fonti normative non solo di livello nazionale, ma anchee soprattutto europeo einternazionale (trattatodell'UE, carta dei diritti fondamentali dell'UE, Costituzioneitaliana). L'interpretazione della problematica avviene quindi alivello sistematico, non più limitata al solo ordinamento nazionale,i cui principi vengono riletti alla luce di interventi normativiesterni. Giungendo alla conclusione che “la naturafondamentale del diritto all'istruzione del disabile non è di per sésufficiente a ritenere devolute le controversie che ad esso siriferiscono alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudicenaturale dei diritti soggettivi coperti da garanzia costituzionale”;ma che “ai fini del riparto di giurisdizione occorrepiuttosto muovere dalla verifica se, a seguito della redazioneconclusiva, da parte dei soggetti pubblici competenti, del pianoeducativo individualizzato, contenente l'indicazione delle ore disostegno necessarie ai fini dell'educazione e dell'istruzione, ci sitrovi di fronte, in presenza di una situazione di handicapparticolarmente grave, ad un diritto, ad essere seguiti da un docentespecializzato (…) o vi sia ancora per la pubblicaamministrazione-autorità spazio discrezionale”.Secondo le sezioni unite, la soluzione sarebbe sicuramente nellaprima parte dell'enunciato, non potendo la particolare situazione dihandicap essere compressa da alcun tipo di potere amministrativodiscrezionale, il quale sì permane nella fase precedente dellaredazione del piano di studio e sostegno individuale, ma che cessanel momento in cui tale potere viene esercitato al fine di assicurarela tutela del diritto fondamentale all'istruzione del disabile.

Soprasono stati riportati, in sintesi, i passi fondamentali della sentenzache, per l'importante portata innovatrice, invito comunque i lettoria prendere visione del testo integrale della sentenza qui sotto allegato.

Data: 19/12/2014 21:15:00
Autore: Licia Albertazzi