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Ritardo aereo: Corte di Giustizia, solo le circostanze veramente eccezionali possono escludere il rimborso. In allegato il testo del provvedimento in italiano

Il mancato risarcimento del pregiudizio dovuto ai passeggeri per il ritardo aereo o la cancellazione del volo, a norma dell'art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004, è ipotesi eccezionale che va interpre


Il mancato risarcimento del pregiudiziodovuto ai passeggeri per il ritardoaereo o la cancellazione del volo, a norma dell'art. 7 del Regolamento CEn. 261/2004, è ipotesi eccezionale cheva interpretata restrittivamente.

Così la Corte diGiustizia Europea ha definito i confini della deroga all'obbligo dei vettoriaerei di risarcimento pecuniario sancito dalle regole comuni in materia dicompensazione ed assistenza ai passeggeri adottate dai Paesi dell'Unione.

Chiamata apronunciarsi sulla controversia avviata da due turiste contro la compagniaaerea a seguito del rifiuto della stessa al versamento della compensazionedovuta per il ritardo di oltre 6 ore del volo che dalla Turchia avrebbe dovutotrasportarle a Francoforte, la Corte di Giustizia, con ordinanza del 14 novembre 2014, causa C-394-14, ha affermato che, secondoquanto previsto dagli artt. 14 e 15 del regolamento 261/2004, il vettore aereopuò considerarsi liberato dal suo obbligo soltanto se è in grado di “dimostrare che la cancellazione è dovuta acircostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fosserostate adottate tutte le misure del caso”, ossia circostanze che sfuggono alsuo effettivo controllo.

Ma non tutte lecircostanze determinano un esonero, ha specificato la Corte; spetta, quindi, alvettore aereo dimostrare “che esse non si sarebbero comunque potute evitare conmisure adeguate alla situazione, ossia mediante le misure che, nel momento incui si sono verificate tali circostanzeeccezionali, rispondono, in particolare, a condizioni tecnicamente edeconomicamente sopportabili per il vettore aereo in questione”.

Tra queste,seppur possono rientrare i problemitecnici dell'aeromobile, ha aggiunto la Corte, deve sempre trattarsi dieventi eccezionali, sfuggenti dunque all'effettivo controllo, e non legati al normale esercizio dell'attivitàdel vettore aereo. Pertanto, il problema tecnico addotto dalla compagniaaerea nel caso di specie, dovuto “all'urtodi una scaletta mobile d'imbarco di un aeroporto contro un aeromobile non puòessere qualificato come circostanza eccezionale, atta ad esonerare il vettoreaereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso diritardo prolungato del volo”. Qualsiasi situazione correlata all'impiego ditali scalette o passerelle, infatti, ha concluso il giudice europeo, essendo lestesse necessariamente utilizzate dai passeggeri per salire e scendere dall'aereo,deve ritenersi “un evento inerente alnormale esercizio dell'attività del vettore”.

Data: 05/12/2014 19:35:00
Autore: Marina Crisafi