Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: l'onere della prova nella responsabilità da cose in custodia. Non spetta al danneggiato provare il cattivo funzionamento di ciò che ha provocato il danno

In questa nuova pronuncia i giudici della suprema corte chiariscono quali sono i criteri di riparto dell'onere della prova nei casi in cui si invochi una responsabilità del custode.


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 25214 del 27Novembre 2014.

In questa nuova pronuncia i giudici della suprema corte chiariscono quali sono i criteri di riparto dell'onere della prova nei casi in cui si invochi una responsabilità del custode.

Nel caso di specie una signora aveva subito danni alla persona a seguito della caduta di un carrello – staccatosi, per un difetto di funzionamento,dal tappeto mobile di un supermercato.

I giudici di merito avevano respinto la richiesta risarcitoria e la donna infortunata si è quindi rivolta alla suprema corte che ha accolto il ricorso ricordando ai giudici della corte d'appello quali sono le regole dettate dall'art. 2051 cod. civ.

Laresponsabilità per i danni in custodia ha carattere oggettivo, ricorda la Corte,ed è sufficiente, per il danneggiato, “la dimostrazione daparte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suorapporto di causalità con il bene in custodia”.

Spetta invece alcustode, al fine di sgravarsi da detta responsabilità, provare ilcaso fortuito o in ogni caso la sussistenza di un fattore causaleesterno e imprevedibile idoneo ad interrompere il nesso causale.

E'quindi corretto che il danneggiato si limiti ad allegare che la causadell'evento dannoso sia riconducibile a una cosa dinamica, dunque alcattivo funzionamento del meccanismo di ancoraggio del carrello; nonspetta però al danneggiato provare il cattivo funzionamento dellacosa, ma al custode provare proprio il contrario, poiché altrimentivi sarebbe un inversione dell'onere della prova.

La caratteristicadinamica della cosa diminuirebbe altresì l'incidenza causale di uneventuale comportamento colposo dello stesso danneggiato (alcontrario, una cosa statica sarebbe meno pericolosa). In questo casoil giudice del merito ha errato nel non prendere in considerazionealcuni elementi istruttori, integrando quindi difetto econtraddittorietà di motivazione. Il ricorso è accolto e lasentenza cassata con rinvio.

Data: 02/12/2014 18:50:00
Autore: Licia Albertazzi