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Cassazione: non si può ricusare un giudice che ha preso altre decisioni sfavorevoli al ricorrente

Il mero fatto del aver 'deciso male' non è motivo di ricusazione


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 24934 del 24Novembre 2014.

L'ordinanza in oggetto, considerata dalla sezionefiltro della Cassazione inammissibile, ha per oggetto la richiesta diricusazione, ex artt. 51 e seguenti codice di procedura civile, nei confronti sia delgiudice relatore che dell'intero collegio decidente.

Il richiedente aveva evidenziato che l'organo designato avrebbe assunto in passato altre decisionisfavorevoli alla parte ricorrente.

Lacritica mossa dal ricorrente, strettamente ancorata alla presuntaingiustizia subita, non è sufficiente ad integrare i presuppostidi legge per richiedere una legittima ricusazione; sirischierebbe in tal modo di “trascinare in giudizio ogni giudiceche dia torto a una delle parti, il che poi è l'esito normale diogni controversia civile e amministrativa”.

Lo strumento dellaricusazione ha una sua ratio specifica e non può essere utilizzatoper “scegliere” un collegio o un giudicante maggiormente graditoalla parte.

Il mero "decidere male", così come prospettato dallaparte ricusante, non può integrare il requisito della graveinimicizia del giudice verso la parte, poiché “quest'ultima siconfigura solo ove trovi fondamento in rapporti estranei al processoe non può, in linea di principio, consistere in comportamentiprocessuali del giudice, ritenuti anormali dalla parte”. Glielementi fondanti la ricusazione devono essere estranei alprocesso ed essere oggettivamente parziali, tanto da potersuccessivamente influire sull'esito del processo; non è possibileche la decisione stessa del giudice, adottata in maniera svantaggiosaper una delle parti, costituisca essa stessa motivo di ricusazione. Ifatti e le circostanze rilevanti possono essere, ad esempio, ragionidi rancore, di avversione, tuttavia “concreti e precisi,estranei alla realtà processuale, autonomi rispetto a questa”.Non certo, come nel caso di specie, la pronuncia di precedentisfavorevoli.

Data: 26/11/2014 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi