Commette reato la guardia medica che rifiuta la visita domiciliare Silvia Pascucci - 27/03/24  |  TFR coniuge divorziato: presupposti, importo ed esclusioni Matteo Santini - 25/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: il diritto all'assunzione del disabile non viene meno se ha già una occupazione precaria

La sentenza, che si allega, analizza le origini storiche dell'istituto della quota di riserva


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 24723 del 19Novembre 2014.

Per il disabileche, dopo aver espletato regolare prova concorsuale con numero diposti riservati a tale categoria, raggiunge posizioneutile in graduatoria,spetta un vero e proprio dirittoall'assunzione.

E' quantoha stabilito la Cassazione nella pronuncia in oggetto, accogliendo ilricorso di un'insegnante precaria la quale, proprio perchè avrebbesvolto periodi sporadici di insegnamento (nella specie, alcunesupplenze) nonostante si fosse qualificata per l'assunzione a tempoindeterminato, avrebbe difettato del requisitodella non occupazione edunque le sarebbe stata negata la nomina in ruolo.

Trattandosidi atto susseguente l'espletamento di prova concorsuale – ricadendotutti i precedenti nella giurisdizione del giudice amministrativo –e vertendo sulla tutela di un vero e proprio diritto soggettivo, lagiurisdizione è del giudice ordinario.

La Cassazione ha esaminato le origini storichedell'istituto della quota di riserva, nei concorsi pubblici, a favoredegli invalidi, estrapolandone la ratio: da istituto disolidarietà sociale (legge 482/1968) a vero e proprio mezzo di“valorizzazione delle capacità professionali del disabile conla funzionalità economica delle imprese stesse”. Lapossibilità di assumere i disabili vincitori di pubblici concorsiprescinde quindi dallo stato di disoccupazione di questi, essendo laratio della norma, oggi vigente, differente (legge 68/1998).Sono inoltre richiamate le posizioni, sul punto, sia dell'Unioneeuropea che di determinate convenzioni internazionali.

Il principioesposto in sentenza è dunque il seguente: “nell'impiegopubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modoassoluto il datore di lavoro a idividuare gli aventi dirittoall'assegnazione dei posti riservati, essendosi in presenza di unprincipio generale che non può essere in alcun modo violato e chel'inserimento nelle graduatorie del personale disabile che abbiaconseguito l'idoneità nei concorsi pubblici (…) ai finidell'adempimento degli obblighi (…) dà diritto all'assunzioneanche a prescindere dallo stato di una precaria occupazionedell'invalido, considerata la pregnanza dell'obbligo solidaristicocui deve essere informato l'agire della pubblica amministrazione (alpari del datore di lavoro privato)”.

Data: 24/11/2014 21:00:00
Autore: Licia Albertazzi