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Cassazione: quando è la donna a “portare i pantaloni”. Anche l'uomo ha diritto al risarcimento danni per la perdita del lavoro domestico

In sede di appello, è negato a un uomo il risarcimento del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 24471 del 18Novembre 2014.

In sede diappello, è negato a un uomo il risarcimentodel danno patrimoniale da perdita del lavoro domesticopoiché “non rientra nell'ordine naturale delle cose cheil lavoro domestico venga svolto da un uomo”.Una motivazione che, tralasciando ogni commento etico e sociale,finisce sotto la scure della Cassazione civile poiché viziata daillogicità e contraddittorietà.

Dopoaver premesso che il lavoro domestico è sicuramente una “utilitàsuscettibile di valutazione economica, e che la perduta possibilitàdi svolgerlo costituisce un danno risarcibile” la Suprema corte– oltre a mettere in dubbio tale “ordine naturale delle cose” -conferma che il riparto del lavoro domestico tra i coniugi è“ovviamente frutto di scelte soggettive e costumi sociali”,di sicuro non sindacabili da un giudice.

Il principio vigente nelnostro ordinamento è infatti quello della pari contribuzione deiconiugi ai bisogni della famiglia, così come enunciato dall'art.143 cod. civ. E, in assenza di prove contrarie, “è ragionevolepresumere che i cittadini conformino la propria vita familiare aiprecetti normativi, piuttosto che il contrario”.

L'averriportato, a seguito di un incidente stradale e come nel caso inoggetto, lesioni gravi e invalidanti che per parecchio tempo hannocostituito impedimento al regolare svolgimento del lavoro domestico,rappresenta sicuramente idonea fonte di risarcimento del danno.

Ilragionamento della Corte d'appello è errato e discriminatorio,avendo presunto, sulla sola base del sesso maschile, chel'interessato non apportasse alcun vantaggio domestico diretto allafamiglia. Per le motivazioni sopra esposte, poiché “la perdutapossibilità di svolgere lavoro domestico costituisce un dannopatrimoniale, pari al costo ideale di un collaboratore cui affidarele incombenze che la vittima non ha potuto sbrigare da sè”, ilricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.

Data: 21/11/2014 08:45:00
Autore: Licia Albertazzi