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Cassazione: possibile il distacco dal riscaldamento centralizzato senza autorizzazione dell'assemblea

Tale distacco deve tuttavia avvenire senza che ne derivino, per i comproprietari maggiori oneri.


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 24209 del 13Novembre 2014.

E' possibile, peril singolo condomino, distaccarsi dal riscaldamento centralizzatosenza bisogno di ottenere preventivamente l'autorizzazionedall'assemblea dei condomini;tale distacco deve tuttavia avvenire senza che ne derivino, per i comproprietari maggiori oneri.

Recenteevoluzione giurisprudenzialeha ammesso che il distacco possa avvenire senza particolariadempimenti e senza l'ottenimento di autorizzazioni dall'assemblea purché siano pagate le spese di distacco e ilcondomino interessato contribuisca alle spese comuni sino al momentoin cui tale distacco di fatto avvenga: Inoltre è necessario che l'impianto non subisca pregiudizio.

Una volta avvenutoil distacco, il condomino potrà avvalersi dell'esonero (ex art. 1123 codice civile), dalpartecipare alle spese comuni per l'uso del serviziocentralizzato.

Tale principio prevale su ogni possibile statuizionecontraria contenuta nel regolamento condominiale. Tuttavia, “ildiritto a chiedere il distacco, a determinate condizioni, non potendola rinunzia del singolo condomino comportare un maggiore aggravio pergli altri, non può non valere per il futuro e non comporta lapossibilità di chiedere restituzioni o danni”. Ciò significache per tutti i consumi inerenti l'uso e la conservazionedell'impianto centralizzato, prima che di fatto fosse posta in esserela divisione, l'interessato deve comunque partecipare. “L'operativitàdella rinuncia, quale atto abdicativo unilaterale, è limitata daldivieto di sottrarsi all'obbligo di concorrere alle spese necessariealla conservazione della cosa comune con aggravio degli altripartecipanti”.

Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.

Data: 17/11/2014 17:00:00
Autore: Licia Albertazzi