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Cassazione: surrogazione di maternità e limite dell'ordine pubblico in relazione al preminente interesse del minore



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 24001 del 12Novembre 2014. Incorrono indelitto di alterazione distato i genitori cherisultano non essere la madre e il padre biologici del minore,consentendo dunque la legittima dichiarazione dello stato diadottabilità del bambino. E' quanto ha statuito la Suprema cortenella sentenza in oggetto, relativa alla pratica di surrogazionedi maternità, vietatanel nostro Paese (al pari della fecondazione eterologa, quest'ultimacon le dovute eccezioni; secondo l'art. 269 del codice civile infattiè “madre colei che partorisce”)ma permessa in altri, come in Ucraina (entro determinati limiti;nella specie, in questo Stato almeno il 50% del patrimonio geneticodel concepito deve appartenere ad uno dei due genitori). Avverso ilprovvedimento del giudice di merito i genitori ricorrono inCassazione lamentando violazione di legge, sottolineando il fatto cheil minore sarebbe a torto stato sottratto alle cure amorevoli degliinteressati, in violazione del principiodell'interesse primario del minoreconfermato anche da convenzioni internazionali (come la Convenzionedi New York del 1989).


Inquesto caso, a seguito di accertamenti diagnostici, nessuno dei duegenitori è risultato essere biologicamente collegato al minore,intervenendo dunque violazione non solo della legge italiana ma anchedelle norme ucraine. Anche in presenza di normativa comunitaria(anche qui, con le dovute accortezze) nel nostro Paese vigono infattideterminati limiti di ordine pubblico, i quali fungono da“filtro” rispetto a situazioni e pratiche etiche e socialiestranee alla cultura italiana. “La differente configurazione inItalia e in un paese estero delle situazioni giuridiche facenti capoai soggetti interessati è conseguenza normale e inevitabile delladifferenza di disciplina giuridica dovuta alla operatività dellimite dell'ordine pubblico secondo le regole di dirittointernazionale privato”. Il limite dell'ordine pubblico hainfatti la specifica funzione di proteggere la coerenza internadell'ordinamento italiano; e la pratica di surrogazione dimaternità inerisce sicuramente l'ordine pubblico, investendoquestioni di rilevanza giuridica primaria in quanto direttamenteinfluente su diritti fondamentali. In quanto al preminente interessedel fanciullo, “il legislatore italiano ha considerato, nonirragionevolmente, che tale interesse si realizzi proprio attribuendola maternità a colei che partorisce e affidando all'istitutodell'adozione, realizzata con le garanzie proprie del procedimentogiurisdizionale, piuttosto che al semplice accordo tra le parti, larealizzazione di una genitorialità disgiunta dal legame biologico”.Al giudice non è lasciato alcuno spazio di discrezionalità.Il ricorso è rigettato.

Data: 29/11/2014 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi