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Cassazione: differenze tra pensione assistenziale e previdenziale

Corte di Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 24004 dell'11 Novembre 2014.


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 24004 dell'11Novembre 2014.

L'attribuzione diuna pensione di previdenzao di assistenza socialeha presupposti e finalitàdifferenti, sebbene lacategoria da tutelare sia la stessa (nel caso di specie, personeaffette da cecità congenita o sopravvenuta). Pertale motivo, la Suprema Corte, data la natura specifica edeccezionale della normativa di cui è dubbia l'interpretazione,conferma come non siapossibile estendere per analogiala normativa inerente i trattamenti assistenziali a una situazioneche prevede (la revoca dei) benefici di tipo previdenziale (come nelcaso in oggetto).

Finalitàdella pensione assistenziale è infatti quella di integrare ilreddito del soggetto colpito da cecità – c.d. mancatoguadagno - il quale deveversare in stato di bisogno. La quantificazione del bisogno economico(calcolato sulla base del reddito ai fini IRPEF) e il non superamentodella soglia determinataper legge, è dunque requisito indispensabile per ottenere tale formadi pensione integrativa. Al contrario, la pensione previdenzialeprescinde dall'eventuale recupero del mancato guadagno da parte delsoggetto interessato, essendo anzi sua finalità ultima quella difavorire l'inserimento –o il reinserimento – del cieco nel mondo del lavoro,“evitando che al reperimento di un'attività lavorativa edi un connesso reddito consegua la perdita della pensione”.

Nel caso di specie l'interessato ha lamentato violazione di legge permancata estensione della normativa regolante il percepimento dipensione previdenziale alla propria situazione, a carattereassistenziale. Per i motivi sopra esposti – di cui è stata dataestrema sintesi, invitando il lettore ad approfondire l'argomentodando lettura diretta della sentenza - il ricorso è stato rigettato.

Data: 09/12/2014 16:00:00
Autore: Licia Albertazzi