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Cassazione: va riconosciuto il risarcimento danni da perdita di capacità lavorativa anche al giovane disoccupato

Il giudice deve operare una liquidazione equitativa del lucro cessante tenendo conto dell'effetto permanente del pregiudizio e della sua gravità obiettiva


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 23791 del 7 Novembre2014.

Ha diritto al risarcimento del danno per la perdita di capacità lavorativa anche il giovane disoccupato. E non c'è bisogno di fornire la prova di quello che sarebbe stato il lavoro in futuro.

Lo chiarisce la Corte di Cassazione che ha così accolto un ricorso contro una sentenza della Corte d'appello di Lecce.

A seguito di incidentestradale, il danneggiato aveva chiesto in giudizio il risarcimento dei danni subiti e, tra questi, anche il danno patrimoniale per la perdita della sua capacità lavorativa.

I giudici della Corte d'appello però, avevano escluso dal risarcimento tale voce di danno, che era stata invece riconosciuta dal giudice di primo grado, rilevando che il danneggiato, all'epoca dell'incidente, fosse solo un giovane disoccupato e che in giudizio non aveva fornito prova dellafutura attività lavorativa.

Il caso finiva quindi in Cassazione dove la Corte osservava che "L'esclusionedel danno patrimoniale in un soggetto ventenne, ma non ancoraoccupato, che subisce una menomazione psicofisica del 70% diinvalidità, costituisce la violazione del principio del diritto allariparazione integrale del danno da illecito, nella specie dacircolazione” poiché lapretesa risarcitoria, nel caso in oggetto, è sufficiente che siaprovata da elementi notiquali l'età della vittima e l'accertamento della compromissionedelle capacità di potenziale futuro guadagno.

E'infatti palese che, data l'alta percentuale di invalidità subita, lechances dicompetizione lavorativa futura della giovane vittima risultanoinevitabilmente compromesse;per tale motivo si giustifica la liquidazione equitativadel lucro cessante tenendo conto dell'effetto permanente delpregiudizio e della sua gravità obiettiva.

La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio e la Suprema corte ha rilevato che sarà compito del giudice del rinvio procedere ad una congrualiquidazione del danno aggiuntivo da lucro cessante in via equitativaper la perdita della capacità lavorativa specifica.

Data: 09/11/2014 14:30:00
Autore: Licia Albertazzi