Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Niente sospensione della patente al ciclista

La Cassazione, con sentenza del 29 marzo 2002, ha chiarito che non si può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente al veicolo per la cui guida non è richiesta


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza depositata lo scorso 29 marzo, hanno affermato che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non può essere applicata nel caso in cui la violazione delle norme sulla circolazione stradale sia stata commessa con un veicolo per la guida del quale la patente non è richiesta.
La decisione è stata presa con riguardo al caso di un ciclista che, alla guida della propria bicicletta aveva investito un pedone procurandogli lesioni personali.

Più precisamente, le Sezioni Unite hanno stabilito che quando è prevista, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non può essere applicata a chi abbia posto in essere violazioni di norme sulla circolazione stradale dalla quali siano derivati danni alle persone o violazioni di norme, dello stesso codice, costituenti reato e ciò sia nel caso in cui la violazione sia stata commessa con un veicolo per la guida del quale è necessaria la patente, mai conseguita dall'autore della violazione, sia nel caso in cui sia stata commessa con un veicolo per la guida del quale la patente non è richiesta.
Data: 02/05/2002
Autore: Roberto Cataldi