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Cassazione: anche i manifesti non pubblicitari sono soggetti alla disciplina delle pubbliche affissioni

Lo ha confermato la Cassazione, con ordinanza n. 22361 del 22 ottobre 2014


Non solo i messaggi pubblicitari, ma anche imanifesti a contenuto ideologico, sociale o istituzionale, sono soggetti alla disciplina dellepubbliche affissioni.

Lo ha confermatola Cassazione, con ordinanza n. 22361 del 22 ottobre 2014, pronunciandosisul ricorso di un uomo avverso il verbale della polizia municipale che gliaveva contestato la violazione in materia di diritti sulle pubbliche affissioniai sensi dell'art. 24 del d. lgs. n. 507/1993 per aver affisso manifesti dipropaganda ideologica senza effettuare la dichiarazione richiesta dall'art. 8del decreto.

Rigettate sia inprimo che in secondo grado le istanze del ricorrente (secondo il quale, laprescritta dichiarazione di cui all'art. 8, avente natura di norma specialepoteva trovare applicazione solo per le affissioni di carattere commerciale enon certo per quelle a contenuto diverso che, quindi, non erano soggette adalcun tributo), venivano disattese anche dalla S.C.

Confermando lestatuizioni di merito, infatti, la Cassazione ha affermato che “il d.lgs. n. 507 del 1993 disciplina siala pubblicità che le pubbliche affissioni non aventi contenuto pubblicitario(v. art. 1) e i messaggi di propagandaideologica, contenuti in pubbliche affissioni, non esulano dall'ambitoapplicazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 507/93 e del regolamento comunaleattuativo e richiedono quindi la prescritta autorizzazione”. L'art. 18 prevedeespressamente, ha proseguito la S.C., “l'istituzione del servizio comunaledelle pubbliche affissioni, volto ad assicurare non solo i messaggi diffusinell'esercizio attività economiche, ma anche a garantire l'affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenticomunicazioni aventi finalitàistituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica".

Ne consegue, haconcluso la S.C. rigettando il ricorso, che “l'obbligo di dichiarazione, previsto dall'art. 8 a carico delsoggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità grava anche sul soggetto che intenda effettuare una affissione che noncontenga un messaggio pubblicitario”.

Data: 02/11/2014 17:20:00
Autore: Marina Crisafi