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Responsabilità medica: Cassazione, il primario risponde dei danni se, pur essendo al corrente di carenze organizzative dell'ospedale, non fa trasferire il paziente

La sentenza cassata con rinvio ad altra Corte d'appello, considerata “l'aberrante logica deduttiva” posta in essere dalla Corte territoriale


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 22338 del 22 Ottobre2014.

In caso di domanda dirisarcimento del danno da errore medico – o, come nel caso dispecie, se la carenza èattribuibile all'intera struttura sanitaria- quali sono gli strumenti a disposizione del giudice per accertareeventuali responsabilità?

Vasicuramente premesso che la figura del primario è qualificatadal diritto come “apicale” rispetto all'intero assettoorganizzativo sanitario. Sue funzioni essenziali sono quelle divigilare circa l'attività del “personale sanitario, tecnico,sanitario ausiliario ed esecutivo” a lui assegnato. In generaleil primario è responsabile di ogni paziente che si trova presso lasua divisione, decidendo in merito alla formulazione della diagnosidefinitiva e predisponendo ricoveri e dimissioni. In ogni caso, “ilprimario ospedaliero risponde del deficit organizzativo dellastruttura da lui diretta, ove non dimostri di avere adempiuto tuttigli obblighi a lui imposti dall'art. 7 del Dpr 128/1969, e cioè diessersi informato sulle condizioni dei malati, di avere impartito lenecessarie istruzioni al personale e di avere predisposto ledirettive per eventuali emergenze”.

E'dunque da ritenersi illogica e contraddittoria la motivazione dellasentenza che, disponendo per il rigetto della domanda di risarcimentodel danno avanzata dal danneggiato o dai suoi familiari (in questocaso, proposta dai genitori per il danno irreversibile subito dalfiglio in sede di parto assistito) accerti una carenza strutturaledell'ospedale ma esenti da responsabilità il primario che, consciodella situazione di deficit, ometta di disporre il trasferimentodel paziente presso struttura idonea ad eseguire l'intervento.Per tale motivo il ricorso viene accolto e la sentenza cassata conrinvio ad altra Corte d'appello, considerata “l'aberrante logicadeduttiva” posta in essere dalla Corte territoriale.

Data: 31/10/2014 18:20:00
Autore: Licia Albertazzi