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Trasferimento per incompatibilità ambientale nella Pubblica Amministrazione - la situazione di incompatibilità deve essere collegata causualmente a comportamenti dell'interessato.

L'amministrazione può prendere in considerazione, sia ai fini disciplinari, sia al fine di valutare la sussistenza di situazioni di incompatibilità ambientale, fatti non accertati in sede giudiziale


di Gerolamo Taras - Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato "l'amministrazione puòprendere in considerazione, sia ai fini disciplinari, sia al fine di valutarela sussistenza di situazioni di incompatibilità ambientale, fatti che non sianostati accertati in sede giurisdizionale (e penale, in specie); o che, in taliambiti, siano stati oggetto di valutazioni differenti. L'amministrazione è,infatti, libera - in linea di principio - di valutare autonomamente larilevanza dei fatti addebitati all'impiegato, nell'ambito del procedimentodisciplinare o di quello di trasferimento per incompatibilità ambientale".

"Tuttavia, faeccezione a questo principio, il caso in cui il giudizio penale si sia conclusocon l'accertamento della insussistenza dei fatti contestati ovvero conl'accertamento che i fatti non sono stati commessi dall'imputato (recentementeConsiglio di Stato, sez. III, 7 marzo 2014, n° 1073)".

Muovendoda questi principi il TribunaleAmministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) -SENTENZA N. 00767/2014 del 09/10/2014- ha accolto il ricorso,proposto da un militare dell' Arma dei Carabinieri, contro il provvedimento concui, il Comando generale, disponeva il suo trasferimento d'ufficio perincompatibilità ambientale.

Ilprovvedimento era stato disposto come conseguenza di due episodi accaduti abreve distanza l' uno dall' altro: prima l' inottemperanza “agli ordiniimpartiti dal diretto superiore” e successivamente l' “acceso scontro verbale”tra il Carabiniere ed il Comandante di stazione. A questi fatti avevano fattoseguito anche due messaggi sms, riscontrati sull'utenza di servizio, inviatidal Carabiniere al Comandante di stazione e definiti come aventi “tono ironico eminaccioso”.

Perquesti episodi era stato aperto un procedimento penale, davanti al Tribunale Militare di Roma,concluso con sentenza di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste”.

IlComando tuttavia non aveva tenuto conto del provvedimento giurisdizionalerichiamando,a sostegno della propria decisione, la consolidata giurisprudenza che riconosceampia discrezionalità all'autorità militare nelle determinazioni in tema ditrasferimento per incompatibilità ambientale.

Aconferma, secondo la difesa del carabiniere, di “come l'amministrazione, in sede di adozionedel provvedimento di trasferimento impugnato, non avesse provveduto ad unaseria e congrua verifica dell'effettiva situazione di incompatibilità”. Senzacontare che, da nessuna parte, risultava il contenuto dei messaggi sms,definiti ironici e minacciosi.

Argomentazionecondivisa dal TAR che ha censurato il provvedimento di trasferimento sotto ilprofilo dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto diistruttoria e di motivazione:

“apparedi tutta evidenza che la valutazione circa l'esistenza di una situazione diincompatibilità, pur essendo sganciata dal riconoscimento di una responsabilitàsotto il profilo disciplinare, e pur essendo dominata da un'ampiadiscrezionalità in capo all'amministrazione militare, non può essere affrancatadal riferimento a fatti dimostrabili e riconducibili alla sfera del soggettonei cui confronti si svolge il procedimento per incompatibilità. La valutazionedei fatti da parte dell'amministrazione militare resta ampiamente discrezionalee limitatamente sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, ma i fattisu cui la valutazione si compie debbono essere (se non certi almeno)dimostrabili in maniera plausibile".

Talifatti, proprio a seguito della pronuncia del Giudice Penale, si sono rivelati inesistenti, facendo venire meno il necessariocollegamento causale con la decisione adottata. Circostanza che ha resoarbitrario l' allontanamento del ricorrente dalla provincia di servizio.

Maanche l' altra motivazione addotta dall' Amministrazione a giustificazione delprovvedimento di trasferimento –quella degli sms ironici e minacciosi inviatidal militare al comandante della Stazione- è stata ritenuta dal TARinconsistente

Infatti“né dalla motivazione del provvedimento, né dagli altri atti del procedimentoversati in giudizio dall'amministrazione, risulta il contenuto dei messaggi. Siconosce solo il giudizio sul contenuto, formulato nella proposta ditrasferimento del Comando Provinciale di Oristano e, per relationem, fattoproprio dal Comandante della Legione nel provvedimento di trasferimento: sitratterebbe di messaggi dal «tono ironico e minaccioso». Manca, quindi, unacompiuta ricostruzione di circostanze di fatto essenziali su cui si basa lamotivazione del provvedimento impugnato; il che assurge a ulteriore profilo dieccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione”.

“Inoltre,è del tutto assente una valutazione di come i messaggi, che nella stessaprospettazione dell'amministrazione hanno un ruolo marginale (due messagginell'arco di quattro mesi, uno a maggio, l'altro ad agosto 2013), abbianocontribuito a creare una situazione di incompatibilità ambientale tale daimporre il trasferimento del ricorrente”.

La discrezionalità dell' Amministrazione, in particolare quella Militare, nella valutazione dei fatti che conducono al manifestarsi di una situazione diincompatibilità ambientale, è moltoampia, - fra tutte CdS sent. n.85/1996 “l'Amministrazionenon è tenuta a dare contezza delle ragioni che presiedono al trasferimento diun militare da una sede di servizio ad altra , atteso che tali provvedimentisono qualificabili come ordini cheattengono ad una semplice modalità di svolgimento del servizio” - ma non può prescindere dal collegamento causalecol comportamento del dipendente.

“Infatti -Consiglio di StatoSezione quarta sentenza n. 2904/2007 - il procedimentofinalizzato al trasferimento d'ufficio di un militare per incompatibilitàambientale, al pari di quello relativo ad altro dipendente pubblico, tende arimuovere sopravvenuti impedimenti al regolare funzionamento dell'ufficio, nelcaso in cui, per qualsiasi causa, pur indipendente dalla sua volontà, ilmilitare non possa attendere ai propricompiti nella sede che occupa, nellecondizioni richieste dalla funzione da svolgere.

Non mira asanzionare, come nel caso del procedimento disciplinare, un contegno lesivo delprestigio dell'Amministrazione (aventecarattere di illecito e sanzionato sul piano disciplinare) e prescinde del tutto dall'accertamento diprofili soggettivi di responsabilità.

Tuttavia, nel caso di trasferimento di un militare per incompatibilità ambientale, se puòprescindersi dalla colpa, e dunque da un'indagine sulla stessa, occorre pursempre che la situazione di incompatibilità sia ricollegabile causualmente a comportamenti dell'interessato”.

Data: 27/10/2014 12:00:00
Autore: Gerolamo Taras