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Cassazione: nel furto di un borsello lasciato in un veicolo con il finestrino aperto non c'è l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede

Non può richiamarsi il concetto di consuetudine nel lasciare un borsello in un automezzo parcheggiato sulla strada


Non può richiamarsi il concetto di consuetudinenel lasciare un borsello in un automezzo parcheggiato sulla strada, né, può sussistere l'aggravante dell'esposizionealla pubblica fede che ricorre soltanto nel caso di oggetti destinati anormale dotazione o arredo del veicolo.

Così ha stabilitola Corte di Cassazione (V sezionepenale), con sentenza n. 44035 del 22ottobre 2014, accogliendo il ricorso di due imputati del reato di furto, aggravatodall'esposizione alla pubblica fede, di un borsellocontenente carte di credito lasciato su un automezzo parcheggiato sullapubblica via con il finestrino aperto.

Per la S.C., i giudici di merito hanno errato nelritenere che lasciare l'oggetto in esame nell'auto potesse integrare un uso ouna consuetudine tali da giustificare il riconoscimento dell'aggravante di cuial n. 7 dell'art. 625, 1° comma, c.p.

Sottolineando il concetto di consuetudine, ovvero “pratica di fatto generale e costanterientrante negli usi e nelle abitudini generali di vita associata o direlazione, ancorché non imposta da un'esigenza dalla quale non si possaprescindere”, gli Ermellini hanno ritenuto invece che “la condotta del derubato risulta nella specie ispirata ad esigenzepersonali, quali la comodità, oppure a dimenticanza o a fretta, confermatedalla circostanza del finestrino lasciato aperto”.

Richiamandopertanto la giurisprudenza in materia (cfr. Cass. n. 10298/1993), i giudicidella S.C. hanno affermato che l'aggravantedell'esposizione alla pubblica fede ricorre “in relazione ad oggetti (qualil'autoradio) che, pur non essendo parti essenziali o pertinenze di un veicolo, ne costituiscono tuttavia,secondo l'uso corrente, normaledotazione o usuale corredo”, mentre esulano da tali nozioni oggettipersonali come borselli contenenti denaro o valige, lasciati a bordo di unmezzo parcheggiato. Per cui, hanno annullatola sentenza con rinvio per la rideterminazionedella pena, in conseguenza della necessità di una riduzione per le concesseattenuanti generiche.

Data: 29/10/2014 10:20:00
Autore: Marina Crisafi