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Cassazione: albero di proprietà privata cade su un'autovettura in transito? Anche la P.A. deve risarcire il danno



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 22330 del 22 Ottobre2014.

Se l'albero, cadutosu una vettura cheprocede lungo la strada pubblica, si trova in un fondo privatoadiacente, su chi ricade la responsabilità ex art. 2051 codice civile (responsabilità da custodia)? E la responsabilità ex art. 2043?

Nel caso preso in esame dalla Cassazione, in primo grado il giudice di merito aveva ritenutoopportuno condannare insolido, per quotediverse, sia il proprietario del fondo, sia l'ente pubblico gestoredella strada; in appello, però, l'Ente veniva sollevato da responsabilità, con conseguente condanna del solo proprietario del fondo privato.

Il caso finiva dinanzi la Suprema Corte che riconosceva invece la sussistenza della responsabilità solidale.

Anchese è vero che il gestore della strada pubblica non può certoobbligare il proprietario del fondo adiacente ad operare modifiche sutale appezzamento (nella specie, provvedere alla rimozionedell'albero pericolante, già in passato gravemente danneggiato da unincendio) su tale soggetto grava tuttavia un generale onere dimessa in sicurezza della via pubblica, sino alla possibilità didisporre la chiusura al transito della strada minacciata.

Nel corsodella causa di merito non è infatti emerso che l'ente responsabileavesse mai provveduto a segnalare la criticità, né a sollecitare ilproprietario del fondo a prendere provvedimenti.

La sentenzaimpugnata è cassata con rinvio e il giudice del merito dovràdecidere sulla base del seguente principio di diritto: “l'enteproprietario di una strada aperta al pubblico transito, pur nonessendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, né avendoalcun obbligo di provvedere alla manutenzione di essi, ha tuttavial'obbligo di vigilare affinchè dai suddetti fondi non sorganosituazioni di pericolo per gli utenti della strada e, in casoaffermativo, attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere. Ne consegueche è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176,comma 2, e 2043 codice civile, l'ente proprietario della strada pubblicail quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza d'unasituazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non lasegnali al proprietario di questa, né adotti altri provvedimenticautelativi, ivi compresa la chiusura della strada allacircolazione”.

Data: 27/10/2014 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi