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Infortunio in itinere: Cassazione, gli elementi necessari per ottenere il risarcimento. L'auto non è 'mezzo normale' per andare a lavoro

Il risarcimento del danno causato da infortunio in itinere, per regola generale, opera nei limiti del c.d. rischio elettivo.


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 22154 del 20Ottobre 2014.

Il risarcimento del danno causato da infortunioin itinere, per regola generale, opera nei limiti del c.d.“rischio elettivo”.

Nel caso in cui, infatti, sia lostesso danneggiato a porsi – più o meno volontariamente – nellecondizioni di poter molto probabilmente riportare danni durantel'orario di lavoro (e nel tempo immediatamente precedente esuccessivo, tempo necessario a raggiungere il luogo di lavoro) talerisarcimento è escluso. Il giudice è chiamato a valutare la presenza di una serie di requisiti che indichino o meno l'integrarsi di tale rischio elettivo.

Nelcaso di specie il ricorrente riporta danni a seguito di incidentestradale avvenuto proprio mentre si stava recando, con mezzo proprioal luogo di lavoro.

La Suprema corte, nel risolvere la questione,riepiloga gli elementi che devono coesistere affinchè ladomanda di risarcimento del danno sia fondata: “la sussistenzadi un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel sensoche tale percorso costituisca per l'infortunato quello normaleper recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; lasussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito eattività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratorepercorso per ragioni personali o in orari non collegabili allaseconda; la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dallavoratore per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro,considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi ditrasporto”.

Ora, nel caso in esame, è stato accertato che tral'abitazione dell'infortunato e il luogo di lavoro vi sono solamente900 metri di distanza; e che, inoltre, è disponibile eagevole l'utilizzo del servizio di trasporto pubblico. Oltre cheessere distanza tranquillamente percorribile a piedi – nonrisultando il lesionato affetto da alcuna grave patologia, in gradodi affrontare il tragitto camminando – la presenza di mezzipubblici esclude decisamente che l'automobile privata possa essereconsiderata mezzo “normale” per raggiungere il luogo dilavoro.


Lavalutazione della presenza o meno di rischio elettivo, in rapportoall'esame degli elementi di fatto portati in sede processuale, secorrettamente e logicamente motivata, costituisce altresìapprezzamento di fatto circa il quale è sicuramente escluso ilsindacato del giudice di legittimità. E nel merito è statoaccertato che la distanza di 900 metri non costituiva certomotivazione alla necessità dell'uso del mezzo privato. Per tuttiquesti motivi, il ricorso è rigettato.

Data: 27/10/2014 15:00:00
Autore: Licia Albertazzi