Cassazione: entro quali limiti la P.A. può modificare il capitolato d'appalto originario?
di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 21592 del 13 Ottobre2014.
In materia di appalti pubblici, regola generale è che lagiurisdizionedel giudice amministrativosussista per le procedure di gara e di aggiudicazione, mentre per lequestioni insorte a seguito della stipula del contratto è il giudiceordinarioad avere il potere di pronunciarsi.
Integrato questo secondo caso -“ilverbale di aggiudicazione definitiva equivale a contratto” salvola possibilità di rinviare a un momento successivo le verifichenecessarie per procedere alla stipulazione - può l'ente localerescindere legittimamente il contratto di appalto per inadempimentodel costruttore se lo stesso Comune, in un momento successivo, hasostituitoil capitolato originario– presente nel bando di gara – con un altro maggiormente onerosoper il vincitore? La risposta non è univoca e la situazione vavalutata caso per caso.
LaSuprema corte conferma che, per ragioni di pubblico interesse –circostanza pur sempre ponderabile dall'amministrazione procedente,anche in un secondo momento – è possibile “rinviarea un momento successivo l'instaurazione del vincolo negoziale (…)con la conseguenza che la stipulazione del contratto non assumenecessariamente un valore meramente formale e riproduttivo di unprogramma giudiziale già vincolante per entrambe le parti, potendocostituire anche il risultato di un'attività integrativa, volta aprecisare aspetti rilevanti del rapporto”.In ogni caso, in linea generale non è possibile chel'amministrazione modifichi clausole essenziali del capitolato, néche ponga in un secondo momento condizioni decisamente più gravoseper il vincitore dell'appalto. Nel caso in cui tuttavial'aggiudicatario abbia preaccettatotali modifiche– situazione integrata nel caso in oggetto – egli non può sottrarvisi in un secondo momento; in questo caso specificoè dunque legittimo che l'ente pubblico rescinda il contratto perchèla controparte si è mostrata inadempimente.
Data: 20/10/2014 09:19:00Autore: Licia Albertazzi