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Cassazione: quando la sentenza penale vincola il giudice civile

I casi in cui il giudicato penale è vincolante nel giudizio civile sono tassativi. Lo ricorda la Cassazione


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 21299 del 9 Ottobre2014.

Icasi in cui il giudicatopenale è vincolante nel giudizio civilesono tassativi. Lo ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza in oggetto.

In particolare, spiega la Corte, solo nel caso di sentenza penaleirrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito adibattimento o in ogni caso se nel procedimento penale le prove sonostate assunte in dibattimento o se tale verifica dibattimentale siastata evitata per espressa scelta dell'imputato (ad esempio, nel casodei riti speciali).

In ogni altro caso, il giudice civile è tenuto aprocedere all'accertamentodei fatti,accertamento che deve avvenire con criteri e strumenti diversirispetto quelli a disposizione nell'ambito di un processo penale,essendo la ratiostessa del processo civile sostanzialmente diversa dall'ambitopenalistico.

Nelcaso di specie il lavoratore ricorrente era stato licenziato dopoche, a seguito di accertamenti, l'ente locale aveva scoperto che lostesso – al fine di essere assunto con procedura ex lege – avevaprodotto, in sede di assunzione, documentazione medica falsaattestante il suo stato patologico.

In sede penale tuttavia egliaveva beneficiato di una sentenza di proscioglimentoper avvenuta prescrizione del reato;ipotesi diversa da quelle sopra citate. La circostanza che la Cortecivile territoriale, nel decidere in merito alla questione delreintegro del dipendente, non abbia proceduto ad autonoma istruttoriae conseguente contraddittorio è sufficiente, per la Suprema corte,ad integrare violazione di legge. Il giudice del merito ha errato nelrecepire in toto, senza valutazione critica, le risultanze probatorieottenute in sede penale, senza tuttavia nemmeno indicare le fonti diprova utilizzate nel formulare il proprio convincimento. Indefinitiva, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenzaimpugnata sulla base del fatto che “aldi fuori delle ipotesi di riti alternativi scelti dall'imputato, innessun caso il giudice civile può avvalersi del materiale probatorioacquisito senza contraddittorio in sede penale (…) salvo che leparti non gliene facciano concorde richiesta”.

Data: 15/10/2014 19:30:00
Autore: Licia Albertazzi