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La liquidazione da parte del magistrato degli onorari "a tempo" nelle ipotesi di tardivo espletamento dell'incarico da parte dell'ausiliario designato

Il recente intervento ministeriale ha fornito chiarimenti su aspetti problematici ed introdotto nuovi spunti di riflessione


Laliquidazione da parte del magistrato degli onorari “ a tempo” nelle ipotesi ditardivo espletamento dell'incarico da parte dell'ausiliario designato.

Ilpagamento delle somme liquidate nelle particolari ipotesi di compensazionedelle spese tra le parti ovvero di parte ammessa al patrocinio dello Stato.

Riflessioni

A cura della dott.ssaVincenza Esposito

Dirigente Amministrativo Ministero Giustizia

In materia diliquidazione degli onorari (e delle spese) in favore degli ausiliari delmagistrato si sono succedute nel tempo varie normative di riferimento[1]pervenendosi, all'esito del percorso legislativo, all'abrogazione quasiintegrale della legge n. 319/1980[2]ed alla definizione della attuale disciplina con l'adozione del D.P.R. n.115/2002 [3].Nelle intenzioni del legislatore con il TUSG, nel coordinare l'interadisciplina delle spese del processo, si è inteso individuare un sistemaorganico in ambito giudiziario (civile,penale, amministrativo, contabile e tributario) anche della materia qui inesame giungendosi quasi a definire uno “statuto dei compensi dell'ausiliariodel magistrato” che delinea l'intero “ciclo procedimentale” dell'attivitàprofessionale da un lato (individuazione delle spettanze, distinzione e misuradegli onorari, domanda di liquidazione con relativa tempistica, etc) e dellaattività giurisdizionale (provvedimentodi liquidazione delle spese di giustizia[4]e sua opposizione ) dall'altro [5].

Con riferimento allaproblematica che qui interessa, appare opportuno prescindere dalle più generaliproblematiche afferenti l'inquadramento delle variegate figure di ausiliari delmagistrato[6]per accedere alla definizione contenuta nel TUSG, (anche per il tramite delrinvio esemplificativo a specifiche figure professionali [7])e focalizzare direttamente l'attenzione sul reticolo di norme che declinano gliaspetti salienti dell'apporto professionale fornito in ambito giudiziario[8].

Tanto soprattuttoconsiderando che l'ammontare dei compensi corrisposti per le attività eseguitesu disposizione dell'autorità giudiziaria nell'ambito del processo penale[9]ovvero nell'ambito del processo civile, nei casi di ammissione al patrociniodello Stato, rappresenta una “fetta” rilevante delle spese di giustizia chel'erario anticipa e che impegna gli uffici di cancelleria in una non sempliceattività di recupero[10]pur ove ne ricorrano i presupposti.

Orbene, l'art.49 TUSG[11]nel far seguito all'elencazione, da ritenersi tassativa, delle spettanze degliausiliari del magistrato declina la tipologia dei criteri di liquidazione deglionorari nella tripartizione degli onorari fissi [12],variabili [13],“ a tempo” [14]mentre l'art. 50 TUSG[15]prevede, quanto alla “misura” degli stessi, una innovativa ed uniformeimpostazione normativa “a tabelle” strutturata ratione materie da emanarsinelle forme indicate nel medesimo articolo.

Il superamento delregime “misto” della previgente disciplina[16]si colloca nel solco della generale semplificazione procedurale edorganizzativa peculiare del TUSG ed è volto ad imprimere maggiore elasticitàall'intero sistema anche con riferimento all'argomento in esame. Infatti, conla prevista formazione di tabelle che contemplano tutte le possibili varietàdegli incarichi professionali, gli onorari a tempo, misurati a vacazione,perdono la funzione meramente suppletiva e residuale rispetto agli onorarifissi e variabili, già misurati ratione materia, ponendosi termine, alcontempo, a quelle “forzature” registrate nella prassi che vedevano gliausiliari tentati a richiedere, in costanza di compensi ictu oculi inadeguati evisto la mancanza di qualsivoglia “aggancio” ad una tariffa professionale,termini sproporzionati rispetto al tempo effettivamente necessario per l'espletamentodell'incarico[17]anche in ipotesi di indagini prive del carattere di particolare complessità.Precipitato ulteriore, pertanto, è stato il sussumere la responsabilità delmagistrato nell'emissione di provvedimenti di liquidazione anche per le prestazioni“ a tempo” nelle regole generali della materia[18]risultando ormai superfluo e fonte di equivoci la previsione di una specificaipotesi di “personale responsabilità” nel calcolo del numero delle vacazioni daliquidare prima necessaria proprio perché la legge determinava solo l'importodella vacazione senza una preventiva individuazione delle materie[19]che consentisse la “ quantificazione” della attività espletata dall'ausiliario.

Il legislatore,inoltre, nello stabilire nel medesimo art. 50, 2° TUSG che le tabelle sianoredatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti contemperate dallanatura pubblicistica dell'incarico[20]ha inteso conseguire un equilibrio tra i vari interessi coinvoltisalvaguardando la qualità dell'operato degli ausiliari, scongiurandosieccessive sperequazioni tra retribuzioni professionali e giudiziarie permaterie analoghe ( per altro “rimediabili” con il ricorso al cd. raddoppioespressamente previsto) non disgiunta dalla ricerca di metodi di sostenibilitàdelle spese di giustizia per lo Stato (nell' ipotesi più sopra menzionata)ovvero per le parti del giudizio civile o penale. Tanto in considerazione chel'espletamento dell'incarico peritale rappresenta, anche nella ricostruzionegiurisprudenziale[21],un munus publicum svolto nel superiore interesse della giustizia in ragione diuna dichiarazione di disponibilità fornita con l'iscrizione al relativo albo e,pertanto, non ragguagliabile alla libera professione volta alla tutela degliinteressi di una parte. Infine, il perito o ctu, potendo far affidamento su unflusso pressoché costante di incarichi affidatigli gode di un'alea ridottarispetto a quella caratterizzante l'attività dei liberi professionisti operantisul mercato i quali nei confronti dei “clienti abituali” pur usano operareriduzioni sulle parcelle ordinariamente liquidate a clienti del tutto sporadici[22].

Detto questo, v'è daosservare che le menzionate tabelle ministeriali ispirate ai criteri soprasintetizzati, secondo la prevalente opinione[23],non sono da ritenersi a tutt'oggi redatte atteso che le determinazionicontenute nel D.M. Giustizia del 30.5.2002 n.182 paiono rappresentare il meroadeguamento disposto ex art. 10 L.n. 319/1980 alle tabelle previgenti elaborateex art. 2 stessa legge[24]la cui attuale operatività si fonda sui meccanismi di rinvio previsti dagliartt. 275[25]e 296,1°co.[26], TUSG. Di fatto, quindi, il regime dellespettanze degli ausiliari si parametra al dpr n. 352 del 27 luglio 1988[27]per gli onorari fissi e variabili e al “sopravvissuto” art. 4 L.n. 319/1980 pergli onorari a tempo con gli adeguamenti di cui al d.m. n. 182/2002.

Al mancato compimentodelle intenzioni legislative han fatto da riscontro i chiarimenti (anche) a tal riguardo forniti con circolareministeriale[28]ove si è ritenuto opportuno precisare, quasi in necessitata “controtendenza”rispetto alle riflessioni generali che supportano le innovazioni del testounico sopra sintetizzate, per quanto quidi stretto interesse, che :

- laliquidazione degli onorari commisurati a tempo costituisce un criteriomeramente sussidiario, da utilizzarsi esclusivamente allor quando non siapossibile ricorrere al criterio della determinazione in misura fissa ovariabile [29];

- nellaliquidazione degli onorari commisurati al tempo il magistrato è tenuto sotto lasua personale responsabilità a calcolare il numero delle vacazioni da liquidarecon rigoroso riferimento al numero delle ore strettamente necessarie perl'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per ildeposito della relazione o della traduzione;

- ilmancato rispetto del termine stabilito o prorogato per l'espletamentodell'incarico, oltre ad impedire la liquidazione per il periodo successivo allascadenza, impone la riduzione di un quarto degli onorari comunque determinati( ulteriormente “tagliati” con la previsione della riduzione di un terzocosì come introdotta con successive modifiche legislative [30]);

Fatto il punto sulquadro normativo di riferimento, le maggiori perplessità operative sollevate danumerosi uffici giudiziari hanno riguardato in particolar modo l'ipotesi dieventuale decurtazione degli onorari del consulente tecnico in caso di mancatorispetto del termine stabilito ( o prorogato) dal giudice per l'espletamentodell'incarico nelle ipotesi di prestazioni da retribuirsi con onorari “ atempo”.

Tanto perché da un latola attuale disciplina contenuta nell'art. 52 TUSG [31]appare diretta ad innovare sul punto il corrispondente pregresso dettatocontenuto nell'art. 8 della L.n. 319/1980[32]introducendo una più sottile distinzione sul piano della “sanzione” inrelazione alle diversificate modalità di remunerazione della prestazione, insintonia con le dichiarate intenzioni del legislatore, dall'altro, tuttavia, lamenzionata circolare di riferimento, in coerenza con il mancato completamentodell'architettata riforma della materia, ne ha mantenuto fermo, invece, illegame.

Il disallineamentoriscontrato con riferimento alla determinazione degli onorari per le ore“eccedenti” ha avuto quale precipitato ultimo l'instaurarsi di procedimenticivili di opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 TUSG[33] che han visto contraddittore necessario ilMinistero della Giustizia, qualenaturale “amministratore” ed erogatore dei fondi per conto dell'Erario stanziatisul pertinente capitolo n.1360 delle “spese di giustizia”[34].

Per tale ragione e, purnella consapevolezza che la materia e le problematiche sottese all'emissionedei provvedimenti di liquidazione sono prettamente giurisdizionali involvendoattività interpretative e valutative del magistrato chiamato al riguardo adecretare con conseguente assunzione di responsabilità, la Direzione Generaledella Giustizia Civile ha ritenuto non rinviabile diramare sull'argomentoalcune valutazioni a chiarimento delle perplessità operative riscontrate[35].

La lettura della normaprevigente non lasciava dubbi sulla operatività della “doppia sanzione” nelcaso di incarico non completato entro il termine stabilito anche nelle ipotesidi onorario determinato “ a vacazione” sicché il giudice non solo non avrebbetenuto conto del periodo successivo alla scadenza del termine stabilito oprorogato ma avrebbe, allo stesso tempo, decurtato gli onorari nella previstamisura. A tanto si concludeva agevolmente atteso l'onnicomprensività deltermine “onorario” menzionato nell'ultimo inciso della norma citata idoneo,come tale, a ricomprenderne tutte le tipologie.

Dicontro, il dettato della norma vigente “sembra evidente” porre una più nettadistinzione, in ragione della tipologia di onorario, del profilo sanzionatorionelle ipotesi in cui il consulente depositi il proprio elaborato inritardo. Pertanto, allorquandol'onorario è determinato a “tempo” la sanzione per il ritardo è costituita solodal divieto di tener conto del tempo successivo alla scadenza del termineassegnato senza che possa disporsi l'ulteriore riduzione operante, invece, per“gli altri onorari”. Tale considerazionenon esclude ovviamente la possibilità del magistrato procedente di irrogare neiconfronti dell'ausiliario le generali sanzioni previste dalla normativaprocessuale con riferimento sia ai profili generali di responsabilità per isingoli incarichi conferiti [36]sia alla violazione di criteri deontologici cui l'attività del perito deve adogni modo conformarsi con incidenza sotto il profilo disciplinare [37].

Tale conclusioneinterpretativa è supportata, altresì, dalle argomentazioni fornite al riguardodall'Ufficio Legislativo del Dicastero [38]che individua la ratio volta alla non applicazione della ulteriore sanzionedella decurtazione nella considerazione che l'onorario “ a tempo” è giàquantificato “in misura sensibilmente contenuta rispetto alle ordinarieprestazioni rese dal professionista al cliente privato”.

Pertanto, la circolaredi riferimento per prima citata deve ritenersi superata nel punto di interesse[39].

Orbene, riflettendo alriguardo resterebbe eventualmente da osservare come la sanzione di “secondolivello” comportante la decurtazione del compenso da liquidarsi così comeprevista nella previgente disciplina avrebbe potuto trovare giustificazione attuale a presidio diineludibili esigenze di contenimento dei tempi dei processi[40]posto che, scaduto il termine assegnato o prorogato, la eventuale applicazionedi sanzioni pur previste nella normativa processuale potrebbe apparire unainsufficiente misura di “persuasione”. Tanto anche in considerazione che, conriferimento al quantum liquidato al consulente nominato dal giudice nelleipotesi di somme imputabili al cap. 1360, è difficile ipotizzare casi dicompenso non inferiore – e non solo, quindi, nelle ipotesi di liquidazionedegli onorari “ a tempo” - rispetto alleordinarie prestazioni rese dal professionista al cliente privato[41]. Restano, al contempo e piuttosto,impregiudicate tutte le osservazioni critiche mosse da più parti e a piùriprese circa il mancato adeguamento periodico degli onorari[42]che di fatto ha “saltato” ogni previsto “appuntamento” triennale [43]restando fermo proprio all'anno 2002.

Puntualizzate leproblematiche fondamentali afferenti i criteri di quantificazione degli onoraricon particolare riferimento alla tipologia degli onorari “a tempo”, la materiaoffre un ulteriore spunto di riflessione ove si ponga l'attenzione sullemodalità di formazione del titolo di liquidazione delle somme liquidate al ctue sulle modalità con cui il medesimo potrà in concreto ottenere il pagamentodelle stesse.

In particolar modo, inrecenti pronunce la Corte di Cassazione ha affrontato, partendo da diverseangolazioni e con ampia disanima dell'istituto, il problema della ripartizione delle speseinerenti l'espletamento della ctu sia nell'ipotesi in cui il giudice disponga –anche nel regolamento finale delle spese - la compensazione delle spese medesimetra le parti[44]sia nell'ipotesi in cui il giudice diversamente provveda eventualmenteindicando - anche nel corso del giudizio con il decreto di liquidazione di cuialla L.n. 319/1980 (poi TUSG) - una parte quale espressamente obbligata alpagamento[45]dei compensi spettanti al ctu.

In buona sostanza,dall' intrinseca natura della ctu (quale ausilio fornito al giudicenell'interesse superiore della giustizia più che quale mezzo di prova in sensoproprio) discende che il regime dell'onere delle relative spese prescinde –almeno in prima battuta - dal principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.[46]gravando su tutte le parti del giudizio ed in solido tra di loro[47].Tale principio generale è destinato, infatti, a presidio e regolamentazionedelle spese sostenute dalle parti nel proprio interesse e non già per attivitàsvolte nell'interesse comune ad opera di un soggetto, tra l'altro, estraneo algiudizio qual è il ctu nella sua veste di ausiliario del giudice. La comunanza della posizione debitoria delleparti rispetto alle somme liquidate a favore del ctu è, infatti, di talepregnanza che questo potrà agire nei confronti della parte “vittoriosa” anchenelle ipotesi in cui vi sia una diversa ( o, aggiungeremo, assente)disposizione del giudice in ordine alla ripartizione delle spese processualisostenute dalle parti. Ma vi è di più perché il principio della solidarietàpermea la natura del credito vantato dal ctu anche durante la pendenza delgiudizio nel quale la prestazione è stata effettuata nel qual caso il ctu avrà,tuttavia, l'onere di proporre preventivamente la sua domanda nei confrontidella parte indicata nel decreto di liquidazione quale provvisoriamenteobbligata al pagamento delle sue spettanze e, solo nel caso di sua inadempienza, potrà agire in via sussidiaria nei confronti dell'altra parte con azioneesecutiva ovvero con ordinaria azione di cognizione.

Secondo la Corte tale“meccanismo” non confligge con la regola generale per cui la parte vittoriosanon può esser condannata al pagamento delle spese poiché resta fermo il dirittodi quest'ultima di rivalersi in regresso nei confronti del soccombente,conformemente alla pronuncia giudiziale che determina il regine finale dellespese tra le parti del giudizio. La responsabilità solidale è, infatti, volta apresidiare le esigenze creditorie escludendo che l'insolvenza di uno deicondebitori venga a gravare sul creditore mortificandone le riconosciutepretese ma non influisce sulla titolarità finale del debito e sulla misura incui ogni singolo condebitore è tenuto ad adempiere [48].

Su altro ma pur affineargomento di perplessità, è stata più volte chiamata a pronunciarsi la CorteCostituzionale concludendosi nel ritenere non fondata la questione dilegittimità costituzionale del “meccanismo” previsto dall'art. 131, co.3 TUSG[49]inerente la liquidazione di quanto dovuto al ctu per l'attività prestatanell'ambito di giudizio civile con parte ammessa al patrocinio a carico delloStato [50].Non sono stati condivisi gli argomenti addotti a sostegno del paventato rischioche l'opera svolta dal ctu possa risultar in concreto non retribuita (conconseguente disparità di trattamento rispetto ad analoghe ipotesi ricorrentinel processo penale ovvero di liquidazione degli onorari del difensore) fondatisull' osservazione che la norma menzionata prevede l'anticipazione da partedell'erario delle sole spese (sostenute per l'adempimento dell'incarico) mentregli onorari restano a carico della parte cui gravano le spese processuali (oeventualmente della parte ammessa nelle ipotesi di vittoria, transazione dellalite o di revoca del beneficio dell'ammissione al patrocinio statale)residuando la mera prenotazione a debito nella sola ipotesi in cui risultipreclusa la possibilità di recuperare l'onorario dal soccombente. Comedesumibile da una ulteriore e più recente pronuncia della medesima Cortesull'argomento[51],il presupposto per la liquidazione a carico dell'Erario anche degli onorari delctu, attraverso il meccanismo della prenotazione a debito, è da individuarsinel solo tentativo infruttuoso azionato da parte del ctu volto ad ottenere ilpagamento di quanto liquidatogli dal magistrato nei confronti del soggetto cherisulta in concreto gravato ai sensi dell'art. 131 TUSG e non anche ilpreventivo recupero da parte dell'Erario medesimo delle somme così prenotate adebito. Solo la previsione di tale eventuale ulteriore condizione, infatti,avrebbe potuto effettivamente pregiudicare il concreto pagamento al ctu deglionorari, risolvendosi in una prestazione che si scopre esser successivamente alconferimento dell'incarico “a titolo gratuito”[52]di fatto.

Gli intervenutichiarimenti a “salvataggio” della legittimità costituzionale del meccanismoprevisto dalla norma in esame, lasciano, tuttavia, quasi impregiudicate leperplessità circa l'efficacia dello stesso[53]che sovente vede l'utenza, comunque, poco soddisfatta e gli uffici dicancelleria impegnati in non semplici spiegazioni procedurali all'interno di unquadro normativo caratterizzato per oggettiva specializzazione con soventispunti di ermeticità interpretativa e sempre gravido di implicazionierariali.


[1] Così Cassazione sent.n. 18070 del 19 ottobre 2012 inmateria di compenso del c.t.u.

[2] Legge 8 luglio 1980 n.319 Compensi spettanti ai periti, aiconsulenti tecnici, periti e traduttori per le operazioni eseguite a richiestadell'autorità giudiziaria (modificata D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 eD.M. 5 dicembre 1997), in G.U. n.192del 15 luglio 180

[3] Testo Unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di Spese di Giustizia (ora in avanti TUSG) 30maggio 2002 in G.U.15 giugno 2002 Supplemento Ordinario n. 126

[4] sentenza Cass.Penale, sez. IV, n. 44564 dell'11 novembre2008, “Il provvedimento di liquidazione delcompenso per l'ausiliare del giudice ha natura giurisdizionale e, come tale,non può essere revocato d'ufficio dal medesimo giudice che lo ha emesso” , può,quindi, esser impugnato, ad es. anche dal PM o dal Procuratore Generale ma nonrevocato o sostituito da colui che lo ha sottoscritto in quanto assegnatariodel procedimento ovvero da un superioregerarchico.

[5] La liquidazione dei compensi al c.t.u. in www.ordineavvocatimacerata.it “Vale la pena sottolinearequesto concetto, poiché non di rado si manifestano tuttora, nella prassigiudiziaria, tentazioni verso la diretta applicazione delle specifiche normativedi riferimento delle varie professionalità chiamate a prestare la propria operain ambito giudiziario; esito che è da ritenere ormai totalmente estraneo a unsistema che, pur con le varie carenze che gli sono addebitate, è completo eautosufficiente, benché non racchiuso in una sola fonte normativa”.

[6]Vedasi ampiamente : “Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile epenale” , G.Brescia, Maggioli,2013 pg. 509 e ss; “ La liquidazione degli onorari degli ausiliari de giudice e delcustode”, M.Cataldi, relazione tenuta all'incontro di studio del C.S.M. su“il Testo unico delle spese di Giustizia” in Roma 22 maggio 2005; “La liquidazione degli onorari degliausiliari del giudice”, Conte, relazione tenuta all'incontro di studio del C.S.M. su “il Testo unicodelle spese di Giustizia” in Roma il 20 gennaio 2004

[7] Art. 3, lett.N) TUSG ove le tradizionali figure delperito, dell'interprete, del traduttore , del consulente tecnico vieneaffiancata ogni altra figura competente in arti o professioni o, comunque,idoneo al compimento di atti che ilmagistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare ai sensi di legge.

[8] fornito prevalentemente dal complesso degli articoli 49fino al 56 compreso nonché l'art. 71, 168, 170 e 171 del TUSG.

[9]G. Brescia, op cit , il quale osserva come lamateria della liquidazione dei compensi in favore degli ausiliari in materiaprocessualpenalistica è meno ampia sul punto di quella civile risultandodedicati pochi e rapsodici cenni nonostante rappresenti una spesa consistentenel processo penale dove la spesa è anticipata dall'erario e non semprerecuperabile o perché il processo non siconclude con condanna alle spese a carico dell'imputato o del querelante o perla oggettiva difficoltà di procedere al recupero nei confronti del soggetto purcondannato al pagamento.

[10]ved. V. Esposito “Il Patrocinio a Spese dello Stato e il servizio giustizia ai cittadinitra rincari e risparmi nel disegno di legge di stabilità 2014”, inwww.diritto.it 21.11.2013; con riferimento al patrocinio civile A. Manicone “Critiche e suggerimenti in tema dipatrocinio statale nel processo civile”,in Rivista delle cancellerie, n.3, 2012

[11]ART. 49 (Elenco delle spettanze)

1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario,l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso dellespese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.

[12]Utilizzati per remunerare accertamentistandardizzati ( es. esami medico legali) che non lasciano al decidentediscrezionalità se non per i casi “prestazione di eccezionale importanza, complessità e difficoltà”( sinoal doppio, art. 52, 1° co. TUSG, applicabile, comunque, a tutti i tipi dionorario) ovvero di urgenza dell'adempimento dichiarato dal magistrato condecreto motivato ( sino al venti per cento, art. 51,2° co. TUSG)

[13]Utilizzati per remunerare accertamenti chepresentano situazioni non suscettive di preventiva classificazione e,pertanto, possono risultare “oscillanti”tra un minimo ed un massimo di ammontare predeterminato ovvero quantificati “ apercentuale” su scaglioni di valore ad. es. sul valore della controversia ed ilcui concreto ammontare viene determinato dal magistrato in considerazione delladifficoltà, completezza e pregio della prestazione ( art. 51 , 1°co. TUSG) conpossibilità di aumento alla luce deicriteri indicati nella nota che precede.

[14]Utilizzati per remunerare accertamenti chevengono per lo più effettuati in udienza ovvero di valore indeterminabile mapur circoscrivibili in un determinato lasso di tempo da ritenersi necessarioper l'esecuzione dell'incarico ed in relazione al cui ”stretto” impiego, facendo salvo la sola ipotesi dellaparticolare complessità, importanza e difficoltà, il magistrato procede allaliquidazione.

[15]TUSG ART.50(Misura degli onorari)

1. La misura degli onorarifissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decretodel Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delleFinanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionaliesistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con lanatura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario,eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale diaumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventualesuperamento di tale limite per attività alla presenza dell'autoritàgiudiziaria.

[16] L.n. 319/1980 G.U. , cit.

Art.2(Onorarifissi e variabili) - 1° co, La misura degli onorari fissi e di quellivariabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffeprofessionali, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dallanatura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto del Presidente dellaRepubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con ilMinistro del tesoro.

Art. 3 – (Applicazione analogica deglionorari fissi e variabili) - Glionorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghea quelle espressamente previste nelle tabelle.

Art.4 – (Onoraricommisurati al tempo)1° co., Per le prestazioni non previste nelle tabellee per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sonocommisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.

[17] Tale problematica è ampiamente illustrata nellaRelazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di spese di giustizia , www.giustizia.it

[18]Art. 172 TUSG (Responsabilità) I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabilidelle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti alrisarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delleirregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema diresponsabilità amministrativa.

[19] L.n. 319/1980 G.U. , cit. art. 4 – (Onoraricommisurati al tempo), 7° co., cit.,Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924,n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, acalcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento alnumero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamentodell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito dellarelazione o traduzione.

[20] Tanto anche per gli onorari a tempo in relazione aiquali i vincoli dettati dallo stesso art. 50 TUSG,3° co., richiamano quanto giàdisposto al riguardo nell'art. 4 L.n. 319/1980, nell'intenzione del legislatoredi mantenere inalterati i vincoli direttamente fissati in precedenza, ved.Cataldi, op.cit.

[21] Corte Cassazione 09 febbraio 1963 n. 245, in RFI,1963, v. Consulente tecnico, 60 ove il compenso al ctu è definito quale “ spesaper un atto necessario al processo che l'ausiliario compie nell'interessesuperiore della giustizia ed in quello comune delle parti”; Corte Cass. 16ottobre 1990 n.7905 in Giust. Civ. Mass. 1990 fascicolo 8 che ha ritenutomanifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale delleprecedenti tabelle contenute nel d.p.r. n. 820 del 14 novembre 1983 e nellaL.n. 319/1980 per la lamentata inadeguatezza dei compensi dei ctu in relazionea quelli dettati per prestazioni analoghe nelle tariffe professionali; Cass.29.9.1994 in Foro Italiano 1995, I, 1240; Cass. 22.08.1997 n. 7852 in Giusti.Civ. mas. 1997, 1472

[22] Così nella Relazione ministeriale al disegno di leggegovernativo poi approvato con modifiche nella L.n. 319/1980

[23] Così M. Cataldi, op.cit., nonché Brescia, op.cit.. dicontro Rossetti, “Il c.t.u.”, Milano,2004 che configura il d.m. 30.05.2002 come esercizio del potere di delega dicui all'art. 50 TUSG

[24] Il d.m. infatti, menziona espressamente l'art. 10l.n.319/1990 con funzione di mero adeguamento delle preesistenti tabelle edinoltre la delega ex art. 50 TUSG poiché entrato in vigore in data 01.07.2002era efficace solo alla data di entrata in vigore del dm ( 05.8.002) ma non eraoperativa alla data di emissione dello stesso ( 30.5.2002)

[25]ART.275 (Onorari degli ausiliari del magistrato)

Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50,la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto delPresidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, dellalegge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto delMinistro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzettaufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.

[26]ART.296 (Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)

1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioniprimarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime,anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressaesclusione del legislatore.
2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essereabrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito,attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendereo modificare.

[27] D.P.R. n.352 del 27 luglio 1988 “Adeguamentodei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti per le operazioni eseguite su disposizionedell'autorità giudiziaria in materia civile e penale” in G.U. 18agosto 1988 n. 193

[28] Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari diGiustizia, Circolare 05 marzo 2006 Razionalizzazione e contenimento delle spesedi giustizia, paragrafo n.3.2 Ladeterminazione degli onorari

[29] Cass.Sez. II, 19 luglio 1999, n. 7687 Nella determinazione degli onorari spettantiai consulenti va applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello apercentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, maaltresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo diaccertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibileun'estensione analogica delle ipotesitipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione diliquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede dilegittimità, se adeguatamente motivata

[30] L.n.69 del 18 giugno 2009 (GU n.140 del 19-6-2009 -Suppl. Ordinario n. 95 ), cd. collegatocompetitività alla cd. legge finanziaria 2009, Disposizioni per lo sviluppo economico, lasemplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile", art.67(Misure urgentiper il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per ilcontenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia), co.3 lett.b << al comma 2 dell'articolo 52 leparole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;

[31] art. 52 TUSG (Aumento e riduzione deglionorari)

1. Per le prestazioni di eccezionaleimportanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sinoal doppio.
2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito oentro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliariodel magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodosuccessivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di unterzo.

[32] art. 8 L.n. 319/1980 “Qualora la attività venga demandata al perito, al consulente tecnico ,al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine originariamentestabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti ed allo stessonon imputabili, la determinazione delle vacazioni è fatta senza tener conto delperiodo successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di unquarto

[33] Art 170 TUSG (Opposizione al decreto dipagamento)1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favoredell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui èaffidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e leparti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporreopposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decretolegislativo 1° settembre 2011, n. 150.

[34] Così Cassazione Sezione Unite n. 8516 del 29 maggio2012 : la legittimazione passiva nel procedimento di opposizione allaliquidazione degli onorai dei difensori nei soggetti ammessi al patrocinio aspese dello Stato, ai sensi dell'art. 170 DPR 30.05.2002 n.115 - avente natura di autonomo giudizio civilecontenzioso - spetta al Ministero della Giustizia sebbene non sia parte delgiudizio presupposto, ma sul cui bilancio ai sensi dell'art. 185,c1 del citatoDPR, grava l'onere economico relativo così respingendo la tesi che vedelegittimata passiva l'Agenzia dell'Entrate sia quella che attribuisce taleveste al PM.

[35] Nota Ministero della Giustizia - DAG – DirezioneGenerale della Giustizia Civile – n. 0089584.U del 23.06.2014

[36] Art. 64 cpc (Responsabilità del consulente) “Siapplicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penalerelative ai periti .
In ogni caso, il consulente tecnico cheincorre in
colpa gravenell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto finoa un anno o con l'ammenda fino a diecimilatrecentoventinove euro . Si applica l'articolo 35 del Codice penale. In ogni caso è dovutoil risarcimento dei danni causati alle parti “ Vengono in rilievo l'art. 314 cp e ss. con riferimentoalle ipotesi di peculato, l'art. 366 cp in caso di rifiuto di uffici legalmentedovuti, nonché l'art. 373 cp nelle ipotesi di falsa perizia o interpretazione.Nei confronti della parti di un giudizio civile in ipotesi di ritardato depositodella perizia ovvero di accoglimento dell'altrui domanda fondato su consulenzainfedele, si ritiene si versi in ipotesi di responsabilità limitata ai solidanni che costituiscono una conseguenza immediata e diretta della condottacommissiva o omissiva tenuta dal consulente con dolo o colpa nell'esecuzionedell'incarico qualora dimostrata dalla parte che si assume danneggiata dalritardo. Secondo un certo orientamento, il grado della “colpa” deve intendersilimitata ai casi di colpa “grave”( da escludersi nei soli casi di errore anchese dovuti ad imperizia stante il richiamo iniziale dell'art. 64 cpc), secondo altro orientamento la responsabilitàpuò discendere da qualunque condotta illecita ed indipendentemente dall'intensità dell'elemento soggettivo – dolo, colpa grave o colpa lieve – per cuiil ctu risponderebbe anche dei danni cagionati per colpa lieve con la solaeccezione degli incarichi di particolare complessità ovvero nei casi in cuiricorra la fattispecie contemplata nell'art. 2236 cc. Per approfondimento ved. Università Telematica Pegaso, lezione “La responsabilità del consulente” prof.M. Nigro

[37]ved. art. 19, 20 e 21 cpc l'attività di vigilanzaè esercitata dal Presidente del Tribunale il quale di ufficio o su istanza delProcuratore della Repubblica o del Presidente del rispettivo ordineprofessionale di appartenenza può intraprendere azioni disciplinari neiconfronti di ctu che non hanno tenuto una condotta morale specchiata ovvero nonabbiano ottemperato agli incarichi ricevuti ( tra cui vi è l'obbligo didepositare la relazione nel termine assegnato) che, ad esito del relativoprocedimento disciplinare, possono concludersi con l'irrogazione delle previstesanzioni (avvertimento, sospensione dall'albo ovvero cancellazione nelleipotesi di maggiore gravità).

[38] Nota del 18 aprile 2014

[39] Circolare 15 marzo 2006, cit, vedere nota n.15

[40] Con riferimentoalla disciplina di cui alla cd. legge Pinto L.n. 89 del 24 marzo 2001 in G.U.n. 78 del 3.4.2001 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termineragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di proceduracivile) - aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.8aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella L.6 giugno 2013, n. 64 e dal D.L.22 giugno 2012, n. 83, con modificazioni nella L.7 agosto 2012, n. 134 – il giudicenell’accertare la violazione considera la complessità del caso e, in relazionealla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento nonchéquello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuirealla sua definizione. Con riferimento al parametro della condotta delleautorità competenti, si è affermato che "nel comportamento del giudice edi ogni altra autorità rientrano tutte le possibili ipotesi di disserviziodella giustizia, riferibili tanto a responsabilità individuale del singolomagistrato, del cancelliere, del consulente tecnico d'ufficio o di altri suoiausiliari, quanto verosimilmente a responsabilità del sistema, con riguardo apur forzose stasi processuali per mancanza o insufficienza dell'organico, adintollerabili carichi di lavoro, a tardive sostituzioni di magistrati impeditio trasferiti, a mancanza di locali e strutture e via elencando" ( CosìCorte d'appello Messina, decr. 18/19 giugno 2002, ma anche Corte d'appelloRoma, decr. 10 luglio 2001, caso Corbo c. Ministero della Giustizia, in"Corr. giur.", n. 9/2001). Benchè debba escludersi che il CTU che col propriooperato abbia ritardato la definizione del giudizio possa essere chiamato arispondere nel giudizio di equa riparazione ( che è un giudizio perresponsabilità oggettiva in cui è chiamato a rispondere il Ministero dellaGiustizia), è ben ipotizzabile un“normale” giudizio amministrativo contabile “per colpa” e per danno ove ilsoggetto è chiamato a rispondere all'Erario - Ministro della Giustizia – in ragione di un rapporto di impiego o diservizio con la PA ed in ragione della sussistenza di un comportamentoascrivibile a colpa grave o a dolo nel procedimento presupposto che poi ha datoluogo all'equa riparazione per i ritardi al medesimo imputabili. Vedasi alriguardo la Sentenza della Corte dei Conti a Sezioni riunite n.1/2006/QM (Presidente:A. Coco - Relatore: M. T. Arganelli ) che, ricostruendo l'istituto conriferimento al caso di ctu convenuto in giudizio di responsabilitàamministrativa per il “lunghissimo, ingiustificato ed inammissibile ritardo cheha determinato la inevitabile soccombenza giudiziale del Ministero dellaGiustizia in esito alla quale è emerso un danno complessivamente quantificato in….”, conclude nell'osservare che il “danno derivante dall'applicazione dellelegge Pinto costituisce l'elemento oggettivo del giudizio di responsabilitàamministrativo-contabile nel quale viene però in rilievo autonomo ilcomportamento tenuto nell'esercizio di attribuzioni pubbliche dal soggetto cuiviene imputato il ritardo nell'emanazione della sentenza” . Appare, comunque, buona prassi funzionale al contenimento deitempi del giudizio che i tempi della consulenza siano rigorosamentecontrollati, attraverso una gestione rigorosa delle proroghe dei termini, unoscadenzario che consenta - allo scadere del termine per il deposito -l'immediato invio di un sollecito al deposito immediato e, se del caso, larevoca del CTU con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale perl'accertamento di eventuale illecito disciplinare (con immediato effettodidattico nei confronti dei vari professionisti) – ved. M.G. Civinini “Un decalogo per la ragionevoledurata del processo civile - Uno studio della Corte Europea dei Dirittidell'Uomo sull'applicazione dell'art. 6 della Convenzione. Una sintesi equalche suggerimento” in Questione Giustizia (http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/articolo.php?id=356).

[41] Ved. “Introduzione art. 106 bis TUSG. Legge distabilità anno 2014. Spunti di riflessione” , V. Esposito, www.diritto.it

[42]Art.54 TUSG (Adeguamento periodico degli onorari)

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo èadeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT,dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministerodella giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

[43] Ved. da ultimo un'interpellanza al Ministero dellaGiustizia relativamente all'adeguamento dei compensi spettanti ai consulentitecnici presentata da parte della senatrice A. Gambaro in data 14 maggio 2014; laquestione era stata già sollevata anche in relazione alla previgente legge n. 319/1980che all'art. 10 prevedeva l'adeguamento triennale degli onorari; la CorteCostituzionale, chiamata ad esprimersi sulla legittimità della legge rispettoall'art. 36 Costituzione, con sentenza n. 41 del 1996 pur salvandone ilcontenuto, non ha potuto non rinnovare l'auspicio che le autorità dalla leggeindicate provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento deicompensi dovuti in base alle variazioni dei prezzi al consumo così comeaccertate dall'ISTAT.

[44] Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 14300del 24 giugno 2014

[45] Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza n. 25179 del08 novembre 2013

[46] Art. 91(Condanna alle spese)

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti alui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altraparte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accogliela domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa,condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta alpagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione dellaproposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con notain margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titoloesecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota inmargine all'originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con leforme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartieneil cancelliere o l'ufficiale giudiziario.
Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze edonorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.

[47] Ved. anche Cass. Civ. n.6199/1996 citando quali precedenti Cass.2 febbraio n. 1022,Cass. 2 marzo 1973 n. 573

[48] Cass.civ. sez. 1 , 16 marzo 2007 n. 6301 e sez.2, 21giugno 2010 n. 14925

[49] ART. 131. 3 co. TUSG (Effetti dell'ammissione al patrocinio)

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte eall'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nelcaso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte acarico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parteammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stessotrattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni adessi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità dicustodia del bene sottoposto a sequestro.

[50] Corte Costituzionale, sentenza n. 287/2008 (Gazz. Uff. 23luglio 2008, n. 31, 1ª Serie speciale), eordinanza n. 408/2008 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2008, n. 52, 1ª Serie speciale) ha ritenuto non fondate le questioni di legittimitàcostituzionale con riferimento agli artt. 3,24,36,97 Costituzione poiché ilprocedimento di liquidazione previsto dall'art. 131 TUSG prevede il rimedioresiduale della prenotazione a debito ( con conseguente pagamento da partedell'erario anche degli onorari liquidati al ctu ) proprio al fine di evitareche il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dalla impossibileripetizione dalle parti processuali non ricorrendo, inoltre, alcuna disparitàdi trattamento rispetto ai differenti modi di liquidazione dei compensiprevisti per gli altri professionisti che intervengono nei procedimenti civilio penali atteso la diversità dei giudizi e delle figura professionali.Ugualmente con ordinanza9-13 giugno 2008, n. 209 (G.U. 18 giugno 2008, n. 26,1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione dilegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 4, lettera c), sollevata inriferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione ; con successiva ordinanza3-12 novembre 2008, n. 408 (G.U. 17 dicembre 2008, n.52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità dellequestioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, sollevatein riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha inoltre dichiarato lamanifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.131, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 dellaCostituzione; con ordinanza 22-26giugno 2009, n. 195 (G.U. 1 luglio 2009, n. 26,1ªSerie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione dilegittimità costituzionale dell'art. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3e 24 della Costituzione; con sentenza 24 febbraio - 5 marzo 2010, n. 88 (G.U. 10 marzo 2010, n. 10, 1ª Serie speciale), hadichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 dellaCostituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 7 - 10 giugno 2010,n. 203 (G.U. 16 giugno 2010, n. 24, 1ª Seriespeciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione dilegittimità costituzionale dell'art. 131, sollevata in riferimento agli artt.3, 24, 30, 31, 36 e 111 della Costituzione.

[51] Corte Costituzionale , Ordinanza n. 12 del 6 febbraio2013.

[52] Per approfondimenti G.W.Caglioti Consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato: gratuitopatrocinio, liquidazione onorari e spese alla luce delle decisioni della CorteCostituzionale , in diritto.it

[53] Per approfondimenti A. Manicone Vademecum per il consulente tecnico e l'ausiliario del magistrato nei processi civili con patrocinio a spesedello Stato, Tribunale di Taranto, 2011, pg. 7

Data: 11/10/2014 10:00:00
Autore: Dr.ssa Vincenza Esposito