Servitù di passaggio: l'utilizzo delle opere per rendere possibile l'esecizio
La Seconda Sezione della Corte di Cassazione (Sent. 4952/2004) ha stabilito che "il diritto di
servitù di passaggio su fondo altrui non esclude che il proprietario del fondo servente possa servirsi delle opere realizzate per renderne possibile l'esercizio, salvo che ciò sia escluso dal titolo della servitù o che tale utilizzazione comprometta il passaggio del titolare della servitù".
Data: 19/04/2004
Autore: Cristina Matricardi