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La responsabilità dei genitori per fatto illecito del figlio minore

L'accertamento della responsabilità concorrente delle parti che sono coinvolte in un sinistro stradale; l'accertamento della responsabilità per fatto proprio dei genitori


A cura dell'avvocato Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it

La sentenza dellaCassazione Civile, sezione III, del 19.02.2014 n. 3964 ha affrontato duequestioni particolarmente interessanti: a) l'accertamento della responsabilitàconcorrente delle parti che sono coinvolte in un sinistro stradale b)l'accertamento della responsabilità per fatto proprio dei genitori, ai sensidell'art. 2048 Codice Civile, nei confronti del figlio minore.

La dinamica delsinistro stradale è semplice in quanto un minore di anni 16 sta attraversandoil passaggio pedonale, nonostante il semaforo rosso, quando un motociclista loinveste.


Il minore ed i suoigenitori vengono citati in giudizio dal motociclista il quale propone domandadi risarcimento danni sostenendo di essere stato investito dal pedone; ilminore, a sua volta, propone domanda riconvenzionale per i danni subiti a causadell'incidente.


In primo grado, ilGiudice dichiara l'esclusiva responsabilità del minore nella causazione delsinistro e lo condanna, in solido con i genitori ex articolo 2048 del CodiceCivile, al risarcimento dei danni subiti dal motociclista.

In appello, laCorte modifica la decisione del Giudice di prime cure. In particolare, haritenuto la colpa concorrente del motociclista e del pedone sostenendo chedalla dinamica del sinistro si evince che la velocità del motociclista non eraadeguata alle condizioni della strada, in pieno centro ed in prossimità di unpassaggio pedonale ed in una giornata piovosa. Ciò nonostante il pedone avesseattraversato le strisce in presenza di lampeggiante rosso.


La Corte d'Appelloha, inoltre, rigettato la domanda di responsabilità per fatto proprio deigenitori ex articolo 2048 del Codice Civile sostenendo che “occorreva considerare che, nellaspecie, l'eta' della minore (di anni 16 all'epoca del fatto) presupponeva unaconsapevolezza piu' che adeguata di circolare da sola, mentre il comportamentotenuto nell'occasione, consistito nella violazione della norma che vieta diattraversare con il rosso, rientrava in quelle violazioni delle regole delvivere civile che non possono assumere di per se' un indice di pericolosita' o comunquedi inadeguatezza tale da poter imputare ai genitori manchevolezzeoggettive nel processo educativo della figlia. In particolare, considerato cheil comportamento della ragazza poteva essere stato determinato da unmomento di difficolta' occasionale (come la pioggia, il ritardo a scuola oaltro, che non era riuscita a controllare), la Corte di appello ha ritenuto cheil fatto non dimostrasse una educazione inadeguata; che' altrimenti sisarebbe chiesta ai genitori una probatio diabolica”.


In terzo grado laCassazione ha confermato la responsabilità concorrente del pedone e delmotociclista nella causazione del sinistro stradale. La Corte ha, invece,accolto i motivi di ricorso sulla responsabilità dei genitori in proprio,rinviando alla Corte d'Appello che dovrà attenersi ai principi esposti.


La Cassazione, in sostanza, ha ritenuto chela Corte d'Appello avesse esonerato i genitori dal fornire la prova di cui all'articolo2048 del Codice Civile e cioè la vigilanza sul comportamento dei figli e/oadeguata attività formativa ed educativa al rispetto delle regole. Inparticolare afferma “E se e' vero che l'inadeguatezza del grado di educazione del figliominore ben può desumersi dalle stesse modalità del fatto illecito,nel senso che è dato ravvisare culpa in educando non solo quando i genitorinon dimostrino di aver impartito al minore l'educazione e l'istruzioneconsone alle proprie condizioni sociali e familiari, ma anche quando dallestesse modalità del fatto si evinca una educazione di per sècarente (Cass. 20 marzo 2012, n. 4395), non è vero il contrario, nel senso,cioè, che non è dato escludere la colpa dei genitori sulla base dellamera considerazione delle modalità del fatto, in sè nonparticolarmente grave, perchè un'opzione di tal genere condizionerebbe lasussistenza dell'onere della prova liberatoria alla gravità del fatto; il che èestraneo alla lettera e alla ratio legis”.

Data: 11/10/2014 14:00:00
Autore: Cristina Bassignana