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Cassazione: quando l'ausiliare del traffico non è dipendente comunale. Poteri e limiti sanzionatori

Regola generale in tema di potere sanzionatorio in capo agli ausiliari del traffico dipendenti delle società di gestione parcheggi è il limite del territorio oggetto di concessione amministrativa.


di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione sesta, sentenza n. 21268 dell'8 Ottobre 2014.

La regola generalein tema di potere sanzionatorio in capo agli ausiliaridel traffico dipendenti delle società di gestione parcheggiè il limite delterritorio oggetto di concessione amministrativa.

Normalmente, al di fuori di tale perimetro, l'ausiliario dipendenteprivato non ha il potere di sanzionare gli utenti che trasgredisconoil codice della strada. Esiste però un'eccezioneprecisa, elaborata dallegislatore nell'ottica di semplificare e razionalizzare l'azioneamministrativa, prevista all'art. 17 della legge 127/1997 (Misureurgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e deiprocedimenti di decisione e di controllo”)secondo la quale a detto personale “puòessere conferita anche la competenza a disporre la rimozione deiveicoli (...)” aldi fuori del limite della concessione.

L'attribuzione di tale potere aggiuntivo, relativo al controllo dellasosta dei veicoli ed esercitabile anche al di fuori del perimetroconcernente la concessione amministrativa, deve essere tassativamenteconferita a mezzo provvedimentoamministrativo,con individuazione nominale, da parte del Sindaco, dell'ausiliare deltraffico prescelto.

Nelcaso di specie è avvenuto proprio questo. Sanzionato per sostavietata in area esterna a quella della concessione, il privato haimpugnato il verbale di accertamento contestando la circostanza cheil soggetto redigente fosse un ausiliare del traffico non dipendentecomunale bensì dipendente dell'azienda titolare della concessionedel parcheggio adiacente. Sia il giudice di primo che di secondogrado hanno confermato l'annullamento della relativa sanzione;tuttavia, argomentando come sopra, la Suprema corte ha individuatol'errore del giudice del merito, il quale non ha verificato lasussistenza di tale provvedimento amministrativo di nomina –nonostante la circostanza fosse stata tempestivamente addotta dalComune resistente – ed ha di conseguenza accolto con rinvio ilricorso proposto dall'ente locale.

Data: 22/10/2014 12:00:00
Autore: Licia Albertazzi