Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: quando è legittimo allontanare il minore dalla famiglia d'origine? Limiti alla dichiarazione dello stato di adottabilità

se la funzione genatoriale non è irrimediabilmente compromessa l'adottabilità del minore non può essere pronunciata in assenza di preventiva verifica della possibilità di recupero di tale funzione


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 21110 del 7 Ottobre2014.

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilitàdei minori la legge impone rigorose verifiche e criteri moltoselettivi. Ciò poiché in capo al minore esiste un vero e propriodiritto a vivere nella propria famiglia di origine, dirittoriconosciuto sia dal diritto italiano che da convenzioniinternazionali. I minori infatti sono destinati a svilupparsicompletamente solo se accompagnati in ciò dalla presenza edall'affetto costante dei genitori. “Ciò implica che se lafunzione genatoriale non è irrimediabilmente compromessal'adottabilità del minore non può essere pronunciata in assenza dipreventiva verifica della possibilità di recupero di tale funzione”,verifica che deve compiersi mediante redazione e rispetto di undettagliato progetto, predisposto dalle autorità pubblichecompetenti.

Lavalutazione effettuata, dai servizi sociali prima e dalTribunale dei minori poi, deve quindi basarsi su elementi di fattounivoci e supportati da relazioni peritali precise e puntuali. Nelcaso di specie i figli di una immigrata del Bangladesh sono statidichiarati adottabili poiché, secondo i riscontri dei servizisociali, la stessa sarebbe risultata sieropositiva, si sarebbesottratta alle cure e avrebbe rifiutato di vivere con i figli pressouna comunità. La Suprema corte ha accolto il ricorso proposto dalgenitore poiché avrebbe riscontrato carenze nel meccanismo diaccertamento della situazione di grave minaccia per lo sviluppoarmonico psicofisico dei minori; in particolare, il giudice delmerito avrebbe omesso di accertare l'effettiva possibilità deigenitori di far visita ai minori, destinati ad una comunità, nonchédi verificare che fossero stati adottati tutti gli strumentiagevolativi linguistici a supporto della famiglia d'origine (inparticolare, i servizi sociali avrebbero errato nel designare ilmediatore linguistico poiché la nazionalità definita sarebbe statacingalese anziché bengalese). Il ricorso è accolto e la questionerinviata alla Corte d'appello in diversa composizione.

Data: 10/10/2014 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi