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Cassazione: gli strumenti valutativi del giudice del lavoro e i limiti al sindacato di legittimità

Iter di valutazione che il giudice del lavoro deve effettuare per risolvere la problematica del corretto inquadramento funzionale di un dipendente


di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione lavoro, sentenza n. 20949 del 3 Ottobre 2014.

Aldi là della soluzione fornita dalla Cassazione, il caso di specieoffre spunto per ripercorrere in maniera sintetica ma precisal'intero iterdi valutazione che ilgiudice del lavoro deve effettuare per risolvere la problematica delcorretto inquadramentofunzionale di un dipendente.In questo caso, infatti, il ricorrente lamenta mancato riconoscimentodi qualifica dirigenziale,pur avendo di fatto svolto mansioni attinenti tale figuraprofessionale.

Ilgiudice del merito, nel valutare l'effettivo inquadramento vantatodal dipendente ricorrente – a prescindere da quanto formalmentepattuito in sede contrattuale – deve seguire un preciso iterlogico giuridico, per il quale ciascuna fase va completata primadi passare alla successiva: prima di tutto, occorre accertare qualisiano di fatto le attività lavorative concretamente svolte;secondariamente, occorre individuare i rispettivi gradi e qualifiche,previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, relativamente aquelle attività specifiche; infine, si passerà al confronto tra irisultati dell'indagine di fatto rispetto all'inquadramento normativoprevisto per quella determinata mansione.

Tale ultima operazione, diraffronto e inquadramento normativo, è comunque riservata al giudizio discrezionale del giudice del merito, pertantoinsindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Nelcaso in oggetto, la Suprema corte ha ritenuto che “levalutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratteconfigurano un'opzione interpretativa del materiale probatorio deltutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altrescelte interpretative anch'esse ragionevoli, è espressione di unapotestà propria del giudice del merito che non può essere sindacatanel suo esercizio”. Non è detto che vi sia soluzione univocaalla questione; ma, nei limiti del principio di ragionevolezza edella motivazione chiara, logica e precisa, il giudizio del giudicedel merito è insindacabile.

Data: 14/10/2014 23:30:00
Autore: Licia Albertazzi