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Cassazione: il giudice tributario può ridurre la base imponibile dell'avvocato/studente sottoposto ad accertamento fiscale

La Corte d'Appello, da un lato aveva ritenuto legittimo e coerente l'accertamento impugnato ma contestualmente aveva ridotto in maniera significativa il reddito imponibile


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 20662 del 1Ottobre 2014.

Il giudice tributario,nell'esercizio delle proprie funzioni di accertamento e valutazionedei fatti di causa, può legittimamente decidere di ridurre la base imponibileoggetto di accertamento fiscale a carico di un avvocatoche ha iniziato da poco l'attività sostenendo ingenti spese di avviamento e che frequenta contestualmente un corso universitario.

LaSuprema Corte nella parte motiva della sentenza evidenzia anche quale sia il ruolo degli studi disettore, applicabili al caso di specie. Quello degli studi di settore “costituisce unsistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione econcordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del redditodichiarato rispetto agli standards in sé considerati (…) ma nascesolo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, penala nullità dell'accertamento, con il contribuente”.

La provadelle circostanze che giustificano, come in questo caso, loscostamento rispetto agli standards fissati dagli studi di settorespetta a quest'ultimo soggetto, “potendo il giudice tributariovalidamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al casoconcreto, (…) quanto la controprova offerta dal contribuente”.

Sulla base di tale affermazione la Suprema corte ha ritenutolegittima la decisione impugnata, con la quale il giudice d'appelloprocedeva ad un'ulteriore riduzione della base imponibile ai finidell'accertamento fiscale.

La Corte d'Appello, da un lato aveva ritenuto legittimo e coerente l'accertamento impugnato ma contestualmente aveva ridotto in maniera significativa il reddito imponibile, che già in primo grado era stato in parte ridotto, proprio in considerazione del fatto che il contribuente era ancora uno studente universitario e che i costi di avviamento sostenuti produrranno frutti solo in futuro.

Data: 19/11/4014 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi