Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: La contraffazione anche se parziale, è pur sempre un reato

Anche se l'imitazione è “grossolana” e non rispecchia fedelmente il marchio originale, è integrato il reato di contraffazione


Anche sel'imitazione è “grossolana” e nonrispecchia fedelmente il marchio originale, è integrato il reato dicontraffazione. Ad affermarlo è la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.38919 del 23 settembre 2014, rigettando il ricorso del titolare di unnegozio ritenuto colpevole del reato exart. 474 c.p., per aver esposto capi d'abbigliamento recanti segni distintivi tali da interferire con imarchi originali.

Ritenendoinfondate le doglianze del ricorrente - secondo il quale trattandosi diun'imitazione servile del marchio (nella specie, una margherita a 5 petali inluogo di quella a 6 del noto marchio Guru), non vi era alcuna possibilità diconfusione tra i segni, data la scarsa qualità dei prodotti, il confezionamentodozzinale e il prezzo, ipotizzandosi al più una forma di concorrenza sleale -la Cassazione ha confermato la statuizione della Corte d'Appello di Bologna cheriteneva sussistenti i reati contestati, rideterminando la pena per il residuo reatoex art. 648 c.p. per intervenuta prescrizione del delitto ex art. 474 c.p.

Il reato di cui all'art. 474 c.p. - haricordato infatti la S.C. - richiede, per la sua configurabilità, la falsa riproduzione degli elementiessenziali del marchio registrato nella loro interezza, ed ha per oggettola tutela della fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchio segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodottiindustriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reatodi pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno”.Pertanto, ha affermato la Corte, ad assumererilievo non è soltanto “la pedissequa riproduzione del marchio ma anche ogni riproduzione che, perquanto non perfetta, sia idonea a darel'apparenza del marchio originale”, giacchè l'art. 474 c.p.c punisce sia “lariproduzione integrale, emblematicae letterale del segno distintivo o del marchio (contraffazione) – sia - la riproduzione parziale di essi,realizzata in modo tale da potersi confondere col marchio o col segnodistintivo protetto (alterazione)”.

Data: 03/10/2014 14:00:00
Autore: Marina Crisafi