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Cassazione: le “lucciole” non sono socialmente pericolose. Annullato il rimpatrio con foglio di via.

La prostituzione è attività contraria alla morale pubblica e al buon costume, ma non socialmente pericolosa


La prostituzioneè attività contraria alla morale pubblica e al buon costume, ma non socialmentepericolosa. Pertanto, non costituendo reato, non può giustificare l'adozionedi un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio nei confrontidi chi esercita il meretricio.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 38701 del 23 settembre 2014,accogliendo il ricorso di una donna, ritenuta colpevole, sia in primo che insecondo grado, del reato previsto dall'art. 2 della l. n. 1423/1956, per averesercitato attività di prostituzione per strada, in prossimità di civiliabitazioni, con atteggiamenti “scandalosie adescatori”, tali da rientrare nella categoria delle persone “socialmente pericolose”.

Ritenendo fondate le doglianze dell'imputata,con riferimento all'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, nonricorrendo i presupposti della pericolosità richiesta ex lege alla luce dei comportamenti posti in essere, la Corteriteneva illegittimo il provvedimento adottato dal Questore e annullava senzarinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Aglieffetti dell'inclusione di una persona nellacategoria di soggetti socialmente pericolosi ex art. 1, comma 1, n. 3 1. n.1423 del 1956 e successive modifiche – ha affermato, infatti, la Cassazione - nonè sufficiente il mero svolgimentoabituale di attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume (trale quali é tradizionalmente ricompresa l'attività di prostituzione), bensìoccorre che siano acquisiti, sulla base della condotta tenuta dal soggetto, elementi di fatto dimostrativi dellacommissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisicao morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.

In altri termini, ha precisato la S.C., “ai fini dell'emissione del provvedimento dirimpatrio con foglio di via obbligatorio, è indispensabile che il comportamentoconcretamente realizzato dalla persona siarealmente lesivo dei suddetti beni giuridici”.

Conseguentemente, non essendo sufficienteil mero esercizio dell'attività di prostituzione a fondare l'appartenenza delsoggetto alla categoria delle persone socialmente pericolose, il provvedimento de qua è illegittimo. Diversamente, haconcluso la Corte “verrebbe surrettiziamenteripristinata, in palese violazione di legge, la previsione dell'art. 1, comma1. n. 3, 1. n. 1423 del 1956, abrogata dall'art. 2 della 1. n. 327 del 1988”.

Data: 01/10/2014 11:30:00
Autore: Marina Crisafi