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Valutazione CTU in materia civile: il giudice non deve giustificarsi

La Cassazione (sentenza n. 3492/2002) ha stabilito che i giudici di merito non sono tenuti a giustificarne diffusamente le ragioni se non ci sono argomentazioni contrarie delle parti o se queste non sono specifiche


La Corte di Cassazione (sent. n. 3492/2002) ha stabilito che i giudici di merito, quando intendono aderire alle conclusioni di un consulente tecnico d'ufficio, non sono tenuti a giustificarne diffusamente le ragioni se non ci sono argomentazioni contrarie delle parti o se queste non sono specifiche, essendo possibile un semplice riconoscimento di quelle conclusioni così come sono state giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione.
Al contrario, precisa la Corte, è necessaria una più puntuale motivazione quando le critiche mosse dalle parti alla consulenza sono specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una diversa decisione da quella adottata.

Data: 29/04/2002
Autore: Francesca Romanelli