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Consiglio di Stato: No alla espulsione in mancanza di accertamenti sulla posizione attuale del cittadino straniero

L'Amministrazione, in sede di esame del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, deve valutare la situazione attuale e concreta in cui si trova lo straniero


Acura dell'avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1611/2013 ha confermato un consolidato orientamento giurisprudenzialesecondo cui "l'Amministrazione, in sededi esame del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, deve valutare lasituazione attuale e concreta in cui si trova lo straniero al momento dellaconclusione del procedimento, avuto riguardo al comportamento tenuto, allasussistenza di attività lavorativa e all'attualità o meno della pericolositàsociale nella comparazione con pregresse situazioni preclusive".


Sulla base di questo orientamento, ilConsiglio di Stato ha accolto l'appello di un cittadino egiziano in riformadella sentenza del TAR Lombardia (n. 00413 del 2011) che appunto in primo gradoaveva rigettato il ricorso.


Ma veniamo ai fatti che hanno dato originea questa vicenda giudiziaria che ha visto vittorioso il cittadino egiziano.

Nel 2002 il ricorrente, con altregeneralità, era stato espulso dal territorio italiano e vi aveva fatto rientrodopo cinque anni con visto di lavoro subordinato rilasciato dall'AmbasciataItaliana presso il Cairo. L'egiziano ha pertanto presentato istanza perottenere il rilascio del permesso di lavoro subordinato. L'istanza è statarigettata dal Questore di Milano a causa della precedente espulsione.


Il cittadino egiziano ha quindi impugnatola sentenza del tar della Lombardia, che riconosceva la legittimità delprovvedimento del Questore, eccependo l'omessa notifica del decreto di revocadel nulla osta e l'ottemperanza al decreto di espulsione essendo rientrato inItalia dopo cinque anni.


Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l'appelloper i seguenti motivi.

Innanzitutto, si considera violato il diritto di difesadell'interessato in quanto l'Amministrazione non è stata in grado di fornire laprova dell'avvenuta notifica del decreto di revoca del nulla osta emesso dalPrefetto, atto presupposto a quello del Questore; in secondo luogo, la Questuranon ha fornito alcuna relazione comprovante la situazione attuale delricorrente in ordine al comportamento tenuto, all'attività lavorativa e allapericolosità sociale; in terzo luogo, non si è tenuto in debito conto dellaDirettiva CE n. 115/2008 che riduceva da 10 a 5 anni il termine per ilreingresso in Italia degli stranieri destinatari di provvedimenti diespulsione.



Data: 25/09/2014 16:59:00
Autore: Cristina Bassignana