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Cassazione penale: Disturbi della personalità vanno considerati "infermità mentale" solo se incidono sulla capacità di intendere e di volere



Ai fini delriconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità possono rientraretra le infermità mentali, purché siano tali da incidere gravemente e concretamente sulla capacità di intendere e di volere dell'agente, e a condizioneche esista un nesso causale con il reatocommesso.

Lo ha stabilito la Cortedi Cassazione (I sezione penale) nellasentenza n. 37573 depositata il 12settembre 2014, in una vicenda riguardante l'omicidio di un gallerista d'arte commesso da un soggetto affettoda personalità borderline, il quale dopo essersi impossessato delle opereesposte in galleria e averle vendute per trarne profitto, messo alle strettedal proprietario, lo uccideva tagliando il cadavere a pezzi e facendo sparireogni traccia.

Per la gravità e laferocia della condotta, confessata dallo stesso imputato che aveva collaboratonel ritrovamento dei resti del corpo, laCorte d'Assise d'Appello confermava il giudizio di primo grado e rigettava la richiesta di attenuantigeneriche.

L'uomo ricorreva, quindi,in Cassazione, chiedendo il riconoscimento della non imputabilità o della diminuita capacità d'intendere edi volere, o in subordine della prevalenza o quanto meno dell'equivalenza, dellecircostanze attenuanti generiche con le circostanze aggravanti ritenutesussistenti.

Ma, per igiudici di piazza Cavour, la luciditàdell'imputato nella condotta perpetrata e il movente di natura prettamente economica non lasciano adito a dubbi sulla responsabilità per l'omicidio.

Confermando le statuizionidi merito, la Corte ha infatti escluso che, nel caso di specie, il disturbodella personalità di cui era risultato affetto l'imputato avesse incisoconcretamente sulla sua capacità di intendere e di volere e che l'omicidiofosse causalmente ricollegabile al predetto disturbo mentale.

Per rientrare, nel “ristretto novero delle malattie mentali”,ha affermato, difatti, la S.C., idisturbi della personalità devono essere “di consistenza, intensità e gravitàtali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e acondizione che sussista un nessoeziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale ilfatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale”.

Neconsegue, ha concluso la Corte rigettandoil ricorso, che “nessun rilievo, aifini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali oalterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopraindicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi nonsi inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità".

Data: 20/09/2014 10:00:00
Autore: Marina Crisafi