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Fisco: Cassazione, se il datore non versa le ritenute risponde anche il lavoratore



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione tributaria civile, sentenza n. 19580 del 17 Settembre2014.

Nel caso di specie unlavoratore dipendente, a seguito di accertamento operato dal fisco (aseguito del quale erano risultati maggiori redditi tassabili,corrispostigli dal datore di lavoro, non dichiarati) ha propostoopposizione avverso lacartella esattorialelamentando come fosse al tempo onere del proprio datore di lavoroprovvedere al versamento del dovuto, tributi calcolati su base IRPEF.

Al dilà della risoluzione del caso pratico, la questione assume rilevanzarelativamente al principio di diritto enunciato dalla Suprema corte:tra sostituto d'imposta e sostituito intercorre rapporto giuridico disolidarietà passiva, data la peculiarità della materiatributaria, nei confronti dell'erario.

Sostiene infatti la Corte che“non vi è dubbio che il rapporto si costituisce tra ilsostituto d'imposta e il sostituito è quello dell'obbligazionesolidale passiva con il Fisco, con la conseguente applicabilità deiprincipi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quellodi cui all'art. 1306 codice civile, riguardante l'estensione delgiudicato”.

E riferendosi in particolare alla figura delsostituto d'imposta la Corte spiega che “il sostituto d'imposta come coluiche in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento diimposte in luogo di altri [...] ed anche a titolo di acconto non toglieche anche il sostituito debba ritenersi già originariamente (e nonsolo in relazione alla fase della riscossione) obbligato solidaled'imposta, e quindi egli stesso soggetto al potere di accertamento eda tutti i conseguenti oneri, in coerenza con i principi generali inmateria di solidarietà passiva”.

Data: 21/09/2014 10:30:00
Autore: Licia Albertazzi