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Cassazione: il rapporto contrattuale nella vendita di computer con sistema operativo preinstallato



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione terza, sentenza n. 19161 del 10 Settembre 2014. E'legittimo che il cliente chieda il rimborsodel solo software,preinstallato sul computer che ha acquistato, senza riconsegnare alvenditore anche l'hardware? Il prodotto venduto è unico o siconfigurano rapporti giuridici distinti? Nella sentenza in commento,di cui si analizzeranno brevemente i punti salienti, la Suprema cortesi pronuncia coniugando, interpretando e adattando i principigenerali del contratto alle nuove tecnologie.


Se ilvenditore, nota casa produttrice di hardware, contesta la circostanzache il compratore si sarebbe rifiutato, ai fini della sostituzionedel computer, di riconsegnarlo per l'intero, il compratore rivendicail proprio diritto al trattenimento dell'hardware – motivoprincipale che lo ha mosso all'acquisto – chiedendo di riconsegnareil solo software, preinstallato. La soluzione della questione dipendedall'interpretazione delle clausole contrattuali contenute nellalicenza d'uso del software, dalle quali, secondo il venditore,risulterebbe che tale software sarebbe utilizzabile solocontestualmente all'hardware sul quale risulta installato. Taleinterpretazione non convince per niente la Corte la quale, alcontrario, giunge a soluzione diametralmente opposta. Per laCassazione infatti hardware e software sono due prodotti distinti,dunque suscettibili di trattazione separata, ciascuno dei quali dàorigine a rapporti contrattuali autonomi e distinti. Rapporti in ognicaso venuti in essere, all'atto dell'acquisto, non tanto tra clientee casa madre produttrice del software, quanto entrambi nei confrontidel venditore dell'hardware, il quale ha a sua volta stipulato amonte contratto d'uso ai fini della preinstallazione del software suipropri computers.


Datequeste premesse interpretative, sarebbe quindi illogico presumere cheil cliente finale non possa utilizzare il computer acquistato se noncon quel determinato software, essendogli irragionevolmente preclusala possibilità di installare altro software in licenza d'uso o alicenza libera. Data altresì la circostanza che la volontàd'acquisto è nata principalmente ai fini d'acquisto non tanto delsoftware, quanto di quel determinato hardware. “Il collegamentocontrattuale non dà luogo a un autonomo e nuovo contratto, essendoinvece un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono unrisultato economico unitario e complesso attraverso una pluralitàcoordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma,anche se ciascuno è finalizzato a un unico regolamento di reciprociinteressi”; “l'acquisto del computer non implica l'obbligo diaccettare il sistema operativo, pena lo scioglimento della vendita el'azzeramento dell'intera operazione; e qualora l'utente esprima,all'avvio del computer, una manifestazione negativa di volontà,l'effetto del mancato consenso si ripercuote unicamente sul contrattonel cui ambito quella dichiarazione di volontà è stata suscitata:vale a dire la licenza d'uso”. La richiesta di rimborso delsoftware si pone quindi non tanto come “esercizio di recessoparziale”, quanto come vero e proprio diritto esercitato sucontratto connesso ma autonomo. Ciò che non si è perfezionato èsoltanto il contratto relativo alla licenza d'uso del software.

Data: 16/09/2014 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi