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Avvocati: sì alla pubblicità sugli autobus, purchè non sia “equivoca e suggestiva”



Presto insieme airesort di lusso, ai ristoranti tipici e alle creme superabbronzanti,pubblicizzati a caratteri cubitali sullefiancate degli autobus in giro per le città italiane ci saranno anche gli studi legali.

Lo ha deciso il Consiglio Nazionale Forense, con parere n.12 del 16 marzo 2014 pubblicato nei giorni scorsi sul sito, in risposta aun quesito posto dal Consiglio dell'ordine di Ancona.

Nulla vieta,infatti, secondo il CNF, che i legali si facciano pubblicità sui mezzi pubblici,ivi compresi gli autobus: né la legge professionale (n. 247/2012), né il codicedeontologico stabiliscono limitazioni in tal senso.

Ma, attenzione,se è vero che la pubblicità è consentitadal codice deontologicoconqualunque mezzo, anche informatico”, e ribadita dalla nuova leggeprofessionale (art. 10, 2° comma), l'informazione deve concentrarsi “sulla propria attività professionale,sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazionie titoli scientifici e professionali posseduti” (art. 10, 1° comma), nonché“fare riferimento alla natura e ai limitidell'obbligazione professionale” (art. 10, comma 3).

Le informazionidevono essere, inoltre, “trasparenti,veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti,equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive” (art. 10, 2é comma).

No, dunque, a studi legali immersi in improbabiliscenari esotici, circondati da spiagge bianche emare cristallino, oppure a team di sorridenti e impeccabili professionisti alservizio degli utenti se ciò non corrisponde alla realtà, o ancora a slogan eccessivi per rafforzare l'efficacia e lavisibilità del messaggio.

Sì, invece, alla semplice “indicazione del logo e deirecapiti dello studio professionale” che, magari in pochi guarderanno, ma che, per il CNF, costituisce“indubbiamente contenuto lecito dell'informativa”.

Data: 16/09/2014 14:00:00
Autore: Marina Crisafi