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Consiglio di Stato: L'interesse concorrenziale come requisito idoneo all'accesso ai documenti amministrativi



di Licia Albertazzi - Consiglio di Stato,sezione quinta, sentenza n. 4028 del 30 Luglio 2014. Lalegge 7 Agosto 1990, n. 241 (legge sul procedimento amministrativo)all'art. 22 prevede che, ai fini di correttamente esercitare ildiritto di accesso aidocumenti amministrativi,il privato interessato deve dimostrare di essere titolare di uninteresse personale,concreto e attuale.L'interessato deve cioè dimostrare che sussiste un collegamentodiretto tra la propriaposizione e il documento per il quale si richiede l'accesso.

Nelcaso di specie ricorre avverso la sentenza del Tribunaleamministrativo regionale una società esercente attivitàimprenditoriale specifica (nella specie, trasporto passeggeri egestione di servizi elicotteristici privati) la quale aveva richiestoal soggetto competente, società gestrice di area pubblica – cheaveva proceduto ad assegnazione, inassenza di procedura concorrenziale,del servizio di gestione di ad altra impresa – di poter prenderevisione del contratto pluriennale di affidamento in gestione delservizio, nonché degli atti e dei documenti ad esso allegati.Opposto il rifiuto all'accesso, l'impresa interessata aveva propostoricorso al TAR, il quale tuttavia aveva rigettato la domanda percarenza dei requisiti specifici di interesse, previsti dalla legge.Secondo il giudice di primo grado il ricorrente si sarebbe limitatoad affermare in via generica le proprie ragioni, richiamandosemplicemente la normativa di settore e sottolineando di esercitareattività imprenditoriale specifica.

IlConsiglio di Stato, dopo aver ricordato come “l'accessoai documenti amministrativi costituisce principio generaledell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazionee assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, richiedendosi perl'accesso un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente auna situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento alquale è chiesto l'accesso” eche, parallelamente, “non sono ammissibili solo leistanze di accesso preordinate a un controllo generalizzatoall'operato delle pubbliche amministrazioni, essendo tale controlloestraneo alle finalità perseguite attraverso l'istituto di cuitrattasi”, giunge a unasoluzione diametralmente opposta. Al contrario di quanto sostenutodal TAR, secondo il giudice d'appello tale collegamento sarebbedimostrato dalla presenza di uninteresse concorrenziale specifico,svolgendo il richiedente attività d'impresa nello stesso campodell'azienda stipulante, idoneo a giustificare la necessitàdell'appellante di entrare in possesso della documentazione richiestaal fine di poter promuovereazione giurisdizionale inapposita sede (non solo in quella amministrativa, ma anche in sedecivilistica). I presupposti d'azione possono essere verificatisoltanto entrando in possesso della documentazione oggetto dirichiesta d'accesso. Tanto è bastato per giungere alla logicaconclusione che, in assenza di tale documentazione, il diritto didifesa dell'appellante ne sarebbe risultato fortemente penalizzato.

Infine,soggetto passivo dellarichiesta d'accesso devesicuramente essere considerato soggetto alla normativa di cui inoggetto, essendo nella specie concessionario dell'area appartenenteall'Autodromo di Monza, così come da convenzione stipulata con iComuni proprietari, tenuta quindi alla gestione del servizioelicotteristico. La sua attivitàè dunque chiaramente qualificabile come di pubblicointeresse, “rendendosicosì sottoponibile alla disciplina dell'accesso anche i soggetti didiritto privato, limitatamente alla predetta attività di pubblicointeresse ex art. 22, comma 1, lett. e), legge 241/1990”. IlConsiglio di Stato accoglie il ricorso e riforma la sentenza di primogrado.

Data: 14/09/2014 10:10:00
Autore: Licia Albertazzi