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Diffamazione via internet: Cassazione, quando opera l'esimente del diritto di cronaca. In allegato alcune massime in materia

Il giudice deve interpretare le parole adottate dall'articolista anche in senso translato, con riferimento all'intero contesto espositivo


di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione terza, sentenza n. 18174 del 25 Agosto 2014.

Intema di risarcimento del danno per diffamazione operata a mezzointernet, quali sono glistrumenti di cui il giudice dispone per valutare se esiste o menolesione della sfera soggettiva del protagonista del fatto?

Nel casodi specie il destinatario della notizia diffamatoria, alto dirigentedell'Istituto superiore di sanità, ha azionato domanda dirisarcimento del danno nei confronti di una nota emittentetelevisiva, la quale avrebbe fornito in diretta alcune informazionidenigranti, informazioni la cui fonte principale sarebbe statatelematica (la notizia sarebbe stata reperita da portale internet).Il caso in oggetto offre spunti di riflessione in merito ai principidi diritto che operano in materia.

Dopo aver operato unaprecisa ricostruzione dei fatti, la Cassazione ricorda come siaprincipio ormai consolidato in giurisprudenza, in materia didiffamazione a mezzo stampa, la “necessità (per il giudice) diinterpretare le parole adottate anche in senso translato,con riferimento all'intero contesto espositivo”. Infatti“la cronaca ha per fine l'informazione e, perciò,consiste nella mera comunicazione delle notizie, mentre se ilgiornalista, sia pur nell'intento di dare compiuta rappresentazione,opera una propria ricostruzione di fatti già noti, ancorchè nesottilinei dettagli, all'evidenza propone un'opinione”.

Ilcontrollo del giudice in merito al corretto esercizio del dirittodi cronaca – diritto da bilanciarsi all'uguale e contrariodiritto alla riservatezza e di correttezza dell'informazionein capo all'interessato dalla divulgazione della notizia - “richiedeil riferimento al parametro di veridicità della cronaca,per stabilire se l'articolista abbia assunto una corretta premessaper le sue valutazioni, dall'altro implica quello di continenza einteresse sul metro delle valutazioni che sono il finedell'articolo”.

L'art. 51 codice penale (esimente dell'esercizio diun diritto o dell'adempimento di un dovere) opererebbe a favoredell'articolista solo nel caso in cui sia indiscussa la verità deifatti oggetto di pubblicazione e che la stessa sia di rilevanteinteresse pubblico. Nel caso di specie l'intervento del giornalistaha contribuito a fornire un carattere allusivo all'intera notizia, difatto determinando un “mutamento del significato apparente”dell'informazione, ben potendo influenzare la percezione dell'uomomedio. La motivazione della sentenza della Suprema corte continua conulteriori riflessioni sul tema, estremamente delicato, di cui siconsiglia la lettura integrale.

Ecco alcune massime correlate al tema della diffamazione a mezzo stampa

Cassazione penale sentenza n. 51439/2013

In materia di diffamazione a mezzo stampa ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'articolo 51 del codice penale, la critica politica può tradursi anche in valutazioni e commenti tipicamente di parte e quindi non oggettivi.

Cassazione penale sentenza n. 4615/2013

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non può essere applicata l'esimente di cui all'art. 51 del codice penale e l'"exceptio veritatis", ai sensi dell'art. 596 comma 3 n. 2 c.p., quando il fatto attribuito al diffamato sia ritenuto privo di consistenza storica e di rilevanza giuridica dall'autorità giudiziaria che abbia proceduto con riguardo al detto fatto.

Cassazione Civile sentenza n. 12056/2014

In materia di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo riporti il contenuto di una denuncia anonima inviata al Procuratore della Repubblica ed offensiva dell'altrui reputazione, l'esimente del diritto di cronaca si può applicare solo se l'autore dell'articolo fornisce la prova della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso. Non basta dimostrare la mera verità dell'esistenza della fonte anonima.

Cassazione civile sentenza n. 15443/2014

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, se la narrazione di determinati fatti è esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo tale da costituire contemporaneo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della cosiddetta 'continenza' non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero.

Data: 20/10/2014 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi