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Cambio sesso: Senza intervento chirurgico ai genitali, lui non diventa lei



Senon è completo il cambio di sesso non può essere registrato allo stato civile.Lo ha stabilito il Tribunale di Romacon sentenza n. 34525 del 18 luglioscorso, rigettando il ricorso di un uomo il quale, manifestando sindall'infanzia, una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminileche l'aveva portato ad adeguare il suo aspetto fisico alla figura muliebre consvariate terapie ormonali e intervento chirurgico di mammoplastica additiva,chiedeva, ai sensi degli artt. 2 e 3 l. n.164/1982, la rettifica degli attidello stato civile in relazione al sesso da maschile a femminile e il cambiodel nome.

Secondo la Corte romana, né il merodisturbo d'identità di genere diagnosticato in capo al soggetto, nè la terapiaormonale e il trattamento di mammoplastica, infatti, sono sufficienti a ritenereperfezionato dal punto di vista fisico l'adeguamento dei caratteri sessuali delricorrente.

Per il Tribunale di Roma, infatti, la normaè chiara. Anche se non è più necessaria, a seguitodella disposta abrogazione dell'art. 3 della l. n. 164/1982 per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2011,la preventiva autorizzazione da parte del Tribunale dell'intervento medicochirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da un genere all'altro, inogni caso immutata è rimasta la previsionecontenuta nell'art. 1 della stessa legge secondo la quale “la rettificazione si fa in forza di sentenzadel tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diversoda quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazionidei suoi caratteri sessuali”.

Pertanto,dalla lettura della disposizione non può dubitarsi che l'intervenuto adeguamento dei caratteri sessuali, cono senza la previa autorizzazione giudiziale, costituisca il presupposto applicativo della rettificadell'identità sessuale figurante negli atti dello stato civile. E poiché,si legge nella sentenzal'identità sessualeè necessariamente collegata imprescindibilmente all'astratta capacitàriproduttiva di genere, è evidente che è soltanto per effetto dell'avvenutamodificazione della struttura anatomica delsoggetto con l'eliminazione quanto menodegli organi riproduttivi che può ritenersi verificata la richiestacondizione dell'azione”.

Inaltri termini, sebbene non sia necessaria la ricostruzione degli organigenitali femminili, che assolve di per sé a mere finalità estetiche e nonfunzionali, nell'ipotesi di trasformazione da uomo a donna, per la Corte, “non può tuttavia prescindersidall'intervenuta asportazione degli organi riproduttivi che per una personadi sesso maschile, quand'anche si possa prescindere dalla completa asportazioneo trasformazione del pene in vagina, comporta in ogni caso la rimozione dei testicoli o almeno l'interruzione delle vieriproduttive (ovverosia dei cd.“dotti deferenti” veicolanti gli spermatozoi) attraverso l'intervento di vasectomia”.

Laddove,invece, nulla di tutto ciò sia stato effettuato, come nel caso di specie,considerato che il soggetto si è limitato ad un intervento di tipo additivo,per l'acquisizione di una caratteristica femminile come il seno, ha concluso laCorte, non può ritenersi verificato l'adeguamentodei caratteri sessuali richiesto dalla norma, “finalizzata a consentire, con il dovuto bilanciamento dell'identitàanatomica, anagrafica e psichica, la compiuta realizzazione della personalitàdel richiedente”.

Data: 01/09/2014 10:40:00
Autore: Marina Crisafi